LEGGE 29 giugno 1905, n. 289
Art. 1
Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 57,000 e la diminuzione di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
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