Art. 1
Il Governo del Re autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo del Re autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.