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LEGGE 1 luglio 1905, n. 292

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge. È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.