LEGGE 1 luglio 1905, n. 293
Art. 1
È prorogato sino al 31 dicembre 1907 il disposto della legge 30 giugno 1904, n. 281, riguardante il cambio a presentazione, presso la Tesoreria centrale e le sezioni della R. Tesoreria provinciale, dei biglietti di Banca da L. 25, passati a debito dello Stato.
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