LEGGE 29 giugno 1905, n. 295
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La limitazione di età per l'ammissione all'esame di maturità di cui all'art. 141 del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, è sospesa fino a nuovi provvedimenti legislativi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. L. Bianchi. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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