LEGGE 2 luglio 1905, n. 296
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il capoverso dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, è modificato nel seguente modo: Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali e quando si tratti di causa civile si uniscono alla sezione civile consiglieri addetti alle sezioni penali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1905. VITTORIO EMANUELE C. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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