Art. 1
È approvata con effetto dal 1° marzo 1902 la unita convenzione in data 7 aprile 1903 addizionale a quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195.
È approvata con effetto dal 1° marzo 1902 la unita convenzione in data 7 aprile 1903 addizionale a quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195.