LEGGE 29 giugno 1905, n. 300
Art. 1
È approvata, con effetto dal 1° marzo 1904, la qui unita Convenzione in data 7 febbraio 1904, che riassume e modifica quelle annesse alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, alla legge del 17 dicembre 1899, n. 459, ai RR. decreti del 3 febbraio 1901, nn. 85 e 86, ed alla legge dell'8 luglio 1903, n. 385, ed è approvata altresì la dichiarazione in data 16 marzo 1904, qui pure unita.
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