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LEGGE 29 giugno 1905, n. 308

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passività, viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti: del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria; del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della vinificazione; del 35 per cento per quello che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello. Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Società cooperative di proprietari o coltivatori di fondi, le quali tengono regolarmente i libri prescritti dal Codice di commercio e distillino esclusivamente, nell'interesse comune, l'abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinaccie ed altri cascami della vinificazione provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi, e del 40 per cento se distillano vino di identica provenienza.