LEGGE 2 luglio 1905, n. 320

Type Legge
Publication 1905-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La complessiva dotazione del bilancio per la spesa effettiva del Ministero della marina, viene stabilita per ciascuno degli esercizi dal 1904-1905 al 1916-917, nelle somme indicate: per l'esercizio 1904-905 L. 125,000,000; per l'esercizio 1905-906 L. 126,000,000; per l'esercizio 1906-907 L. 133,000,000; per l'esercizio 1907-908 L. 133,000,000; e per ciascuno degli esercizi dal 1908-909 al 1916-917 L. 134,000,000. Gli stanziamenti qui stabiliti per gli esercizi 1904-905 e 1905-906 sostituiscono quelli che agli esercizi stessi spetterebbero ai termini dell'art. 1 della legge 13 giugno 1901, n. 258. Le spese effettive del bilancio della marina alle quali si riferisce il primo comma del presente articolo, sono tutte le spese inscritte negli stati di previsione, comprese le pensioni e gli assegni alla marina mercantile, escluse soltanto le partite di giro, il movimento dei capitali e le somme di cui nell'art. 2 della legge 13 giugno 1901, n. 258 e nell'art. 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 473.

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