LEGGE 2 luglio 1905, n. 322
Art. 1
È approvata la Convenzione stipulata il 24 giugno 1904 tra il Governo del Re ed il comune di Catania, per la costruzione di locali occorrenti per l'ampliamento dello stabile demaniale adibito ad uso di quella manifattura dei tabacchi, e per la vendita dei locali medesimi, ed aree annesse, all'Amministrazione finanziaria, verso il pagamento del prezzo da stabilirsi mediante definitivo progetto tecnico, che, comprese le spese di espropriazione, non eccedenti le L. 50,000, non dovrà superare la somma di L. 340,000.
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