LEGGE 6 luglio 1905, n. 323
Art. 1
I canoni daziari ora in corso ai termini della legge 8 agosto 1895, n. 481, sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1° gennaio 1906, salve le variazioni che possono derivare dall'applicazione della presente legge. Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 maggio 1881, n. 198; 15 gennaio 1885, n. 2892; 28 giugno 1892, n. 298, e 8 luglio 1904, n. 351, pel comune di Napoli; e le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, e 8 luglio 1904, n. 320, pel comune di Roma.
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