LEGGE 29 giugno 1905, n. 333

Type Legge
Publication 1905-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il termine per l'esercizio della facoltà, di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1905.

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