LEGGE 29 giugno 1905, n. 333
Art. 1
Il termine per l'esercizio della facoltà, di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1905.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.