LEGGE 7 luglio 1905, n. 338
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 2200 e la diminuzione per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio. finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale colle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 7 luglio 1905. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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