LEGGE 9 luglio 1905, n. 345
Art. 1
1.Tutti gli assistenti ed agenti assimilati, attualmente in numero di 936, considerati nell'art. 8 della legge 11 luglio 1904, n. 344, sono collocati in ruolo dal 1° luglio 1905, con diritto al beneficio previsto dall'articolo 11 della legge stessa.
2.A tale effetto nei quadri approvati con la suddetta legge è autorizzato l'aumento di tanti posti di ausiliario di 4ª classe e di aiutanti di 5ª quanti nelle rispettive classi occorreranno, a quella data, per la completa attuazione del provvedimento.
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