LEGGE 9 luglio 1905, n. 345

Type Legge
Publication 1905-07-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

1.Tutti gli assistenti ed agenti assimilati, attualmente in numero di 936, considerati nell'art. 8 della legge 11 luglio 1904, n. 344, sono collocati in ruolo dal 1° luglio 1905, con diritto al beneficio previsto dall'articolo 11 della legge stessa.

2.A tale effetto nei quadri approvati con la suddetta legge è autorizzato l'aumento di tanti posti di ausiliario di 4ª classe e di aiutanti di 5ª quanti nelle rispettive classi occorreranno, a quella data, per la completa attuazione del provvedimento.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.