LEGGE 9 luglio 1905, n. 346
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e il Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le modificazioni al ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in conformità della tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo, dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 9 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. Morelli-Gualtierotti. Carcano. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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