Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, e 3 luglio 1904, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a «2 tenenti colonnelli veterinari» sostituire: «4 tenenti colonnelli veterinari»; a «10 maggiori veterinari» sostituire: «12 maggiori veterinari»; a «58 capitani veterinari» sostituire: «75 capitani veterinari»; a «112 tenenti e sottotenenti veterinari» sostituire: «86 tenenti e sottotenenti veterinari»; al totale «183» sostituire: «178». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905. VITTORIO EMANUELE. E. Pedotti. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.