LEGGE 23 dicembre 2005, n. 290

Type Legge
Publication 2005-12-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/1/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, Il Guardasigilli: Castelli

Agreement

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti", Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione, Desiderando rafforzare la competitivita' industriale dei due Paesi sui mercati internazionali attraverso nuovi prodotti e servizi, basati su specifiche attivita' congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia, Considerando il superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprite 1978, Hanno convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica: ARTICOLO 1 (Obiettivi) L'obiettivo del presente Accordo e' la promozione di attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse e vantaggio, su base paritaria, che siano sostenute da entrambe le Parti Contraenti, conformemente alle norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi. Sono privilegiate le iniziative catalizzatrici di ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 (Settori prioritari di cooperazione) Le Parti Contraenti promuovono la collaborazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e in quelli collegati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta ai seguenti settori: Fisica; Tecnologia dell'informazione; Ingegneria civile ed elettronica; Telecomunicazioni; Scienze biomediche; Micro e Nano-tecnologia; Agricoltura e Tecnologia alimentare; Ambiente; Aerospazio; Energia; Trasporti; Eredita' culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design. Qualsiasi altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 (Attivita' di cooperazione) Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e tecnologica assume le seguenti forme: a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche; b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche; c. Organizzazione di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse; d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico; e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata; f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti; h. Creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica; i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti. Qualsiasi altra modalita' di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 (Commissione mista e programma di cooperazione) Al fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta da un numero uguale di membri di entrambi i Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli Affari Esteri, per conto dei Governo italiano, sono responsabili dei funzionamento della Commissione mista. La Commissione mista si riunira' alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche. La Commissione mista e' responsabile delle seguenti attivita': approvazione e verifica della corretta attuazione del Programma Esecutivo di Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse le attivita' congiunte e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 (Disposizioni finanziarie) Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti Contraenti possono prevedere per un determinato periodo, sara' patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 (Proprieta' intellettuale) Le disposizioni relative alla titolarita', la distribuzione e l'esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito delle forme di ricerca congiunta previste nel presente Accordo sono contenute nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 (Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia) In riferimento ai principi di cui nell'Allegato, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attivita' congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 (Risoluzione delle controversie) Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 (Emendamenti) Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, e' possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti e' soggetta alle stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 (Entrata in vigore e risoluzione) Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validita' dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 28 aprile 1978. Tale cessazione di validita' non pregiudichera' l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei suddetto Accordo dai 1978. Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque - (5) anni e sara' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata. Le Parti Contraenti hanno facolta' di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di validita' dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti Contraenti. In fede di che, i Sottoscritti (debitamente autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo. Fatto a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre), in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indiana S.E. Margherita Boniver S.E. Bachi Singh Rawat Sottosegretario agli Affari Esteri Sottosegretario alla Scienza e Tecnologia Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato

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