LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16
FISCALITA' 1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35). In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria puo' mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' la stessa esenzione sara' applicata da uno o piu' Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore. 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da: - 32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49). In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/791CEE, la Bulgaria puo' rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta, purche' in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa6 e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validita' di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolta' possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno. 3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da: - 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106). La Bulgaria e' autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014. 4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da: - 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100). a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori: - fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra' essere inferiore a EUR 323 per 1000 l; - fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1000 l e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potra' essere inferiore a EUR 274 per 1000 l. b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori: - fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C; - fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario. c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE,la Bulgaria puo' applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricita' ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1 ° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricita' non potranno essere inferiori al 50% del pertinente livello minimo Comunitario. 7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE 32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26). In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria e' il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio: - le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri; - le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite e' ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1 ° gennaio 2008 e a 11 mg dal 1 ° gennaio 2010; - la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformita' alla direttiva. 8. ENERGIA 31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da: - 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100). In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1: - 30 giorni entro il 1° gennaio 2007; - 40 giorni entro il 31 dicembre 2007; - 50 giorni entro il 31 dicembre 2008; - 60 giorni entro il 31 dicembre 2009; - 70 giorni entro il 31 dicembre 2010; - 80 giorni entro il 31 dicembre 2011; - 90 giorni entro il 31 dicembre 2012. 9. TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51). In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria puo' differire l'introduzione della portabilita' del numero al piu' tardi fino al 1° gennaio 2009. 10. AMBIENTE A. QUALITA' DELL'ARIA 1. 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da: -32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). a) In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria: - fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno; - fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno; b) In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria: - fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno; - fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno. c) In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria: - fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne; - fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne. d) In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria: - fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3 /anno ma inferiore o pari a 1 000 m3 /anno; - fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3 /anno. 2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da: - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). a) In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa. b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa. B. GESTIONE DEI RIFIUTI 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da: - 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1). a) Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento. b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento. AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI - AA 090 Rifiuti e residui di arsenico - AA 100 Rifiuti e residui di mercurio - AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI - AC 040 Fanghi di petrolio con piombo - AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore) - AC 060 Fluidi idraulici - AC 070 Fluidi per freni - AC 080 Fluidi antigelo - AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango - AC 120 Naftaleni policlorurati - AC 150 Clorofluorocarburi - AC 160 Alogeni - AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili - AC 200 Composti organici del fosforo - AC 230 Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici - AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina) - AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI - AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da: - AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici - AD050 - Cianuri organici - AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua - AD 070 Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici - AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici) -AD 160 Rifiuti urbani/domestici Il suddetto periodo puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti7 modificata dalla direttiva 91/156/CEE8 del Consiglio. c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorita' bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento 9 o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione10 , durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione. 2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da: - 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26) a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - il 35% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per il 2010. b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - il 50% in peso per il 2011, i1 53% per il 2012 e il 56% per il 2013. c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - l'8% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008. d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - il 34% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il 42% per il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013. c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - il 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il 40% per il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012. f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - il 17% in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012. 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da: - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti 11 , i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonche' i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati: 1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya 2. "Solvay Sodi", "Deven" e "Agropolichim" stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna; 3. TPP*, "Varna" stagno per ceneri, Varma, Beloslav; 4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov; 5. TPP a "Zaharni zavodi" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa; 6. "Vidachim v likvidatsya" stagno per ceneri, Vidin, Vidin; 7. "Toplofikatsia-Ruse" "TPP-Ruse East" stagno per ceneri, Ruse, Ruse; 8. TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik; 9. "Toplofikatsia Pernik" e "Solidus" - Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik; 10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol; 11. "Brikel" stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo; 12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven; 13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad; 14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad; * TPP sta per Thermal Power Plant, cioe' centrale termoelettrica. La Bulgaria dovra' garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantita massime annuali di seguito riportate: - entro il 31 dicembre 2006: 3.020.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2007: 3.010.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2008: 2.990.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2009: 1.978.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2010: 1.940.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2011: 1.929.000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2013: 1159 000 tonnellate; - entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate. 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da: - 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106). In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. C. QUALITA' DELL'ACQUA 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da: - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: - entro il 31 dicembre 2010, sara' conseguita la conformita' alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000; D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI 1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da: - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4: fino al 31 dicembre 2008: - "Jambolen" - Jambol (attivita' punto 4.1, lettera h)) - "Verila" - Ravno Pole (attivita' punto 4.1)) - "Lakprom" - Svetovrachane (attivita' punto 4.1, lettera b)) - "Orgachim" - Ruse (attivita' punto 4.1, lettera j)) - "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.1, lettera b)) fino al 31 dicembre 2009: - "Elisejna" gara Elisejna (attivita' punto 2.5, lettera a)) fino al 31 dicembre 2011: - TPP "Ruse East" - Ruse (attivita' punto 1.1) - TPP "Varna" - Varna (attivita' punto 1.1) - TPP "Bobov dol" - Sofia (attivita' punto 1.1) - TPP a "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita'punto 1.1) - "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.2) -"Kremikovsti" - Sofia (attivita' punto 2.2) - "Radomir - Metali" -Radomir (attivita' punto 2.3, lettera b)) - "Solidus" - Pernik(attivita' punto 2.4) - "Berg Montana fitingi" - Montana (attivita'punto 2.4) - "Energoremont" - Kresna (attivita' punto 2.4) -"Chugunoleene" - Ihtiman (attivita' punto 2.4) - "Alkomet" - Shoumen (attivita' punto 2.5, lettera b)) - "Start" - Dobrich (attivita' punto 2.5, lettera b)) - "Alukom" - Pleven (attivita' punto 2.5, lettera b)) - "Energya" - Turgovishte (attivita' punto 2.5, lettera b) - "Uspeh" - Lukovit (attivita' punto 3.5) - "Keramika" - Burgas (attivita' punto 3.5) - "Stroykeramika" - Mezdra (attivita' punto 3.5) -"Stradlja keramika" - Stradlja (attivita' punto 3.5) -"Balkankeramics" - Novi Iskar (attivita' punto 3.5) - "Shamot" - Elin Pelin (attivita' punto 3.5) - Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attivita' punto 3.5) - "Fayans" - Kaspichan (attivita' punto 3.5) - "Solvay Sodi" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera d)) - "Polimeri" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera c) - "Agropolichim" - Devnia (attivita' punto 4.3) - "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.3) - "Agriya" - Plovdiv (attivita' punto 4.4) - "Balkanpharma" - Razgrad (attivita' punto 4.5) - "Biovet" - Peshtera (attivita' punto 4.5) - "Catchup-fruct" - Ajtos (attivita' punto 6.4, lettera b)) - "Bulgarikum" - Burgas (attivita' punto 6.4, lettera c)) - "Serdika 90" - Dobrich (attivita' punto 6.4, lettera c)) - "Ekarisaj" - Varna (attivita' punto 6.5) - "Ekarisay - Bert" - Burgas (attivita' punto 6.5) Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva. 2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da: - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unita' dell'impianto: - TPP "Varna": - unita' 1 fino al 31 dicembre 2009 - unita' 2 fino al 31 dicembre 2010 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2011 - unita' 4 fino al 31 dicembre 2012 - unita' 5 fino al 31 dicembre 2013 - unita' 6 fino al 31 dicembre 2014 - TPP "Bobov dol": - unita' 2 fino al 31 dicembre 2011 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2014 - TPP "Ruse - East": - unita' 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009 - unita' 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011 - TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas: - unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011. Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi: - entro il 2008: 179/700 tonnellate di SO2 /anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno; - entro il 2012: 103/000 tonnellate di SO2 /anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno; b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a "Lukoil Neftochim Burgas". Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi: - entro il 2008: 42/900 tonnellate/ anno; - entro il 2012: 33/300 tonnellate/ anno; c) Entro il 1° gennaio 2011, la Bulgaria dovra' presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Appendice dell'ALLEGATO VI CAPITOLO I Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, paragrafo a) dell'Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico -------------------------- 1 Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 2 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). 3 Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). 5 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1). 6 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). 7 GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32). 8 GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32. 9 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. 10 GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). 11 GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
Atto-Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Trattato che istituisce la Comunita' europea 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da: - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77); 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1); 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 1. L'articolo 39 e il primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14. 2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti. 3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. 4. Su richiesta della Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena. 5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. 6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente. 7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. 8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica: il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi; il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente. Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali. 9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. ----------------------------------------- (1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati. 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potra' ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. 12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione. 13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali. L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente: - per la Germania:
Settore Codice NACE(*),salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attivita' collegate 45.1-4; Attivita' elencate nell'allegato della
direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi 74.87 Solo attivita' dei decoratori d'interni
- per l'Austria:
Settore Codice NACE("), salvo diversamente specificato
Attivita' dei servizi connessi all'orticoltura 01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra 26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 28.11
Costruzioni, incluse le attivita' collegate 45.1-4 Attivita' elencate nell'allegato della
direttiva 96/71 /CE
Servizi di vigilanza 74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70
Attivita' infermieristica a domicilio 85.14
Assistenza sociale non residenziale 85.32
----------------------------------------- NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, in conformita' dei precedenti capoversi, la Romania puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti. L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. 14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro. I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza Comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni. 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4.500 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15.000 EUR dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE. 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI Trattato sull'Unione europea, Trattato che istituisce la Comunita' europea. 1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione della proprieta' di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di societa' costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite ne' hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno. I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. 2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di societa' costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono ne' stabilite ne' registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma. 4. POLITICA DELLA CONCORRENZA A. AGEVOLAZIONI FISCALI 1. Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania puo' continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1 ° luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato: - per 3 zone disagiate (Brad, Valea Jiului, Balan) fino al 31 dicembre 2008 incluso; - per 22 zone disagiate (Comansti, Bucovina, Altan Tepe, Filipesti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa, Moldova Noua-Anina, Baraolt, Apuseni, Stei-Nucet, Borod Suncuius-Dobre5ti-Vadu Crisului, Popesti-Derna-Alesd, Ip, Hida-Surduc - Jibou-Balan, Sarmasag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso; per 3 zone disagiate (Cugir, Zimnicea, Copsa Mica) fino al 31 dicembre 2010 incluso; alle seguenti condizioni: gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali: - l'intensita netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato puo' essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensita d'aiuto netta totale non superi il 75%; - se l'impresa opera nel settore automobilistico(1), l'aiuto complessivo e' limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili; ----------------------------------------- (1)Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.1L2003, pag. 3. - il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo; - ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie; - i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale(1); ----------------------------------------- (1) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5. - i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004; b) la Romania trasmette alla Commissione: due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra; - entro dicembre 2010, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtu' del decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari; - relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico. 2. Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Romania puo' continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1° luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni: - gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali: l'intensita' netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato puo' essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensita' d'aiuto netta totale non superi il 75%; - se l'impresa opera nel settore automobilistico (1), l'aiuto complessivo e' limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili; - il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo; - ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie; - i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale (2); - i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui alla legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio) e il 1 ° novembre 2004; ----------------------------------------- (1)Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3. (2)GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5. b) la Romania trasmette alla Commissione: - due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra; - entro dicembre 2011, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtu' della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari; - relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico. B. RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA Trattato che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza 1. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che: - il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra(1), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005; - si rispetti, per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel programma di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra e' stato ampliato; ----------------------------------------- (1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU). - si rispettino le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A; - non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, fine del periodo di ristrutturazione; e - non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunita'. 2. Solo le societa' elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate "societa' beneficiarie") hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena. 3. La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle societa' beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sara' completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione"). 4. La societa' beneficiaria non puo': a) in caso di fusione con una societa' non compresa nell'appendice A, parte I, trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla societa' beneficiaria stessa; b) acquisire quote di patrimonio di aziende siderurgiche non elencate nell'appendice A, parte I e trasferire il beneficio dell'aiuto concessole durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008; 5. Qualsiasi successiva modifica della proprieta' delle societa' beneficiarie e' soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la Vitalita', gli aiuti di Stato e la riduzione di capacita definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A. 6. Le societa' non elencate come "societa' beneficiarie" nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme Comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacita . Eventuali riduzioni di capacita all'interno di queste societa' non saranno considerate riduzioni minime. 7. L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le societa' beneficiarie e' determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorita' rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna societa' beneficiaria nel periodo 1993-2004:
Ispat Sidex Galati 30 598 miliardi di ROL
Siderurgica Hunedoara 9 975 miliardi di ROL
CS Resita 4 707 miliardi di ROL
IS Campia Turzii 2 234 miliardi di ROL
COS Targoviste 2 399 miliardi di ROL
Donasid (Siderca) Calarasi 72 miliardi di ROL
Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III. La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica. 8. Le riduzioni nette complessive di capacita che le societa' beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate. Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa' beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita (1). La riduzione netta minima di capacita di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II. -------------------------------- (1) Le riduzioni di capacita sono permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20). 9. I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle societa' beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare: a) Per Ispat Sidex Galati: i) l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualita ii) il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto piu' elevato iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa iv) il completamento della ristrutturazione finanziaria della societa' v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale b) Per Siderurgica Hunedoara: i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto ii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale c) Per IS Campia Turzii: i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato e di prodotti trasformati ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualita della produzione iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa iv) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale d) Per CS Resita: i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale ii) la chiusura degli impianti inefficienti iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale e) Per COS Targoviste: i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato ii) l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualita iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale f) Per Donasid Calarasi: i) l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori ii) l'aumento della quota di prodotti finiti iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale 10. Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio. 11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato. 12. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguira i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla Vitalita' economica e alla riduzione di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A parte III. A tal fine la Commissione riferira al Consiglio. 13. I1 controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009. 14. La Romania collaborera pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare: - la Romania presentera alla Commissione relazioni semestrali non piu' tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009. - le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'appendice A parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le societa' beneficiarie sara' inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici. - la Romania deve chiedere alle societa' beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorche' riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate. 15. Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorita' rumene e della Commissione si riunira con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario. 16. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle societa' beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo' chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione. 17. Qualora i controlli rivelino che: a) una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'appendice A non e' stata soddisfatta, o che b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che c) durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle societa' beneficiarie o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili, la Commissione adottera le misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e dell'appendice A. Se del caso, si fara ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 dell'atto o all'articolo 39 dell'atto. 5. AGRICOLTURA A. NORMATIVA AGRICOLA 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da: 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania puo' riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varieta ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varieta di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera. La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non puo' superare il 75% delle spese complessive per vigneto. B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA I. NORMATIVA VETERINARIA 32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). 32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso. b) Finche' gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a). c) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purche' le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte. d) La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorita' veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare. e) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio. Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. ----------------------------------- (1)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). II. NORMATIVA FITOSANITARIA 31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. l), modificata da ultimo da: 32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1 °.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6). In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania puo' prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purche' tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga e' possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle societa' richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005. 6. POLITICA DEI TRASPORTI 1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da: - 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). a) In deroga All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania. b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1. c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione. Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalita. La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento. Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale. e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. 2. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da: - 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(2) elencate in appresso: 1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81) 2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60) 3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85) 4. Ti§ita - Tecuci - Husi - Albita (strada E 581) 5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (strada E 79) 6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70) 7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6) 8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A) 9. Bucuresti - Buzau (strade E 60/E 85) 10. Bucuresti - Giurgiu (strade E 70/E 85) 11. Brasov - Sibiu (strada E 68) 12. Timisoara - Stamora Moravita ------------------------------------------ 1 Accordo di transito fra la Comunita' europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75). 2 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1). La Romania rispettera il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria. Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %. I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania. I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %. Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE
Carico per asse dichiarato in un veicolo da - a Importo del canone aggiuntivo per l'utilizzo di un chilometro di strada non adattata (con una capacita massima di carico di 10 tonnellate per asse) in EUR (cifre 2002)
da 10 tonnellate per asse fino a 10,5 tonnellate per asse 0,11
da 10,5 tonnellate per asse fino a 11 tonnellate per asse 0,30
da 11 tonnellate per asse fino a 11,5 tonnellate per asse 0,44
Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE
Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE
Km in corso(1) 3 031 2 825 1 656 1 671 1 518 1 529 1 554
Km messi in servizio(2) 960 1 674 528 624 504 543 471
Lavori cumulati (in km) 3 916 5 590 6 118 6 742 7 246 7 789 8 260 8 260
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