LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16
SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA 1) Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano Vitalita' economica alla fine della realizzazione dell'investimento. 2) Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che puo' beneficiare degli aiuti, e' limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore. Allorche' gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55% e, nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore. 3) Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui e' stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo e' precedente. SEZIONE III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA 1) Gli agricoltori bulgari cui e' stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione. 2) L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed e' calcolato in funzione dell'entita della quota latte e dell'attivita' agricola complessiva dell'azienda. 3) Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo. SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013 1) Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno Comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sara' attuato in conformita' dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1). ------------------------------------------ (1)GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). 2) Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunita' puo' ammontare o all'85% per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80% per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.
Atto-Allegato IX
ALLEGATO IX Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (Articolo 39 dell'atto di adesione) I. In relazione all'articolo 39, paragrafo 2 1) Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato in M.Of., p.l, n. 129 bis/10.2.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti; 2) al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonche' ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovra' consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di questo Atto. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi; 3) elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli e' pienamente operativo; 4) potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale; 5) svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si' che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze; 6) garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione; 7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale. II. In relazione all'articolo 39, paragrafo 3 8) Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio "Competitivita" di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico; 9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato; 10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra 1, e alle condizioni illustrate nell'Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B di questo atto. Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal l° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra; 11) continuare a dotare il Consiglio "Competitivita" di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate. ---------------------- (1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Atto Finale-Testo
ATTO FINALE 1. TESTO DELL'ATTO FINALE 1. I Plenipotenziari di: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Riuniti a Lussemburgo il venticinque aprile duemilacinque in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: I. Il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito: "il trattato di adesione"). II. I testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in lingua bulgara e rumena. III. Il protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (di seguito: "il protocollo di adesione"). IV. I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione: A. Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del Protocollo) Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo) Allegato III: Elenco di cui all'articolo 16 del protocollo: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 17 del protocollo: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 del protocollo: altre disposizioni permanenti Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Romania Allegato VIII: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 del Protocollo) Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 del Protocollo) B. I testi del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, nelle lingue bulgara e rumena. V. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: "l'atto di adesione"). VI. I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione: A. Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione) Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto di adesione) Allegato III: Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni Allegato V: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania Allegato VIII: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione) Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 dell'atto di adesione) B. I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue bulgara e rumena. 2. Le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 56 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, all'articolo 56 dell'atto di adesione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. 3. Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinche' il protocollo di adesione o, a seconda dei casi, l'atto di adesione possano essere applicati pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In questo contesto la tempestiva notifica ai sensi dell'articolo 53 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'articolo 53 dell'atto di adesione, delle misure adottate dalla Bulgaria e dalla Romania sono di fondamentale importanza. La Commissione puo' comunicare alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario. 4. I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale: A. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali 1. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria 2. Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria 3. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania 4. Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Bulgaria e Romania B. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Commissione 5. Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione C. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali 6. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania D. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria 7. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea 5. I Plenipotenziari hanno preso nota dello Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione allegato al presente Atto finale.
Atto Finale-Dichiarazioni
II. DICHIARAZIONI A. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI 1. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilita che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini bulgari un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunita' di occupazione nell'Unione europea per i cittadini bulgari dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Bulgaria. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori. 2. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE LEGUMINOSE DA GRANELLA: BULGARIA Per quanto riguarda le leguminose da granella, una zona di 18 047 ha e' stata presa in considerazione per il calcolo del massimale nazionale della Bulgaria di cui all'allegato VIII-bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). 3. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ROMANIA L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilita che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini rumeni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunita' di occupazione nell'Unione europea per i cittadini rumeni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Romania. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori. 4. DICHIARAZIONE COMUNE SULLO SVILUPPO RURALE: ROMANIA E BULGARIA Riguardo agli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dal FEAOG sezione garanzia per la Bulgaria e la Romania durante il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del Protocollo di adesione e all'articolo 34, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'Unione rileva che si possono prevedere le seguenti assegnazioni: (in milioni di EUR, prezzi 2004)
2007 2008 2009 2007-2009
Bulgaria 183 244 306 733
Romania 577 770 961 2.308
Totale 760 1.014 1.267 3.041
Trascorso il triennio 2007-2009, gli stanziamenti per lo sviluppo rurale della Bulgaria e della Romania saranno determinati in base alle norme vigenti o alle disposizioni conseguenti ad eventuali riforme intervenute nel frattempo. B. DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI E DELLA COMMISSIONE 5. DICHIARAZIONE COMUNE SUI PREPARATIVI DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA PER L'ADESIONE L'Unione europea continuera a seguire attentamente i preparativi della Bulgaria e della Romania e i risultati da esse conseguiti, inclusa l'effettiva attuazione degli impegni assunti in tutti i settori dell'acquis. L'Unione europea rammenta le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16/17 dicembre 2004, in particolare i punti 8 e 12, sottolineando che, nel caso della Romania, si prestera particolare attenzione ai preparativi nei settori della giustizia e degli affari interni, della concorrenza e dell'ambiente e, nel caso della Bulgaria, si prestera particolare attenzione ai preparativi nel settore della giustizia e degli affari interni. La Commissione continuera a presentare relazioni annuali sui progressi della Bulgaria e della Romania sulla via dell'adesione, unitamente a raccomandazioni laddove necessario. L'Unione europea ricorda che, se si presentassero eventualmente problemi gravi prima dell'adesione o nei tre anni successivi, saranno previste misure a norma delle clausole di salvaguardia. C. DICHIARAZIONE COMUNE DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI 6. DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA E ROMANIA La formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/?1/CE negli allegati VI e VII del Protocollo di adesione e dell'atto di adesione e' intesa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria, di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini "talune regioni" si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale. D. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA 7. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA SULL'USO DELL'ALFABETO CIRILLICO NELL'UNIONE EUROPEA Con il riconoscimento del bulgaro come lingua facente fede dei trattati, nonche' lingua ufficiale e di lavoro da utilizzare dalle istituzioni dell'Unione europea, l'alfabeto cirillico diventera uno dei tre alfabeti utilizzati ufficialmente nell'Unione europea. Tale componente sostanziale del patrimonio culturale dell'Europa rappresenta un contributo particolare della Bulgaria alla diversita linguistica e culturale dell'Unione.
Atto Finale-Scambio di lettere
III. SCAMBIO DI LETTERE Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione Lettera n. 1 Egregio Signore, mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione. Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004. La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima. Lettera n. 2 Egregio Signore, mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera cosi' redatta: "Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione. Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004. La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera." Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Atto Finale-Allegato
ALLEGATO Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione. 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso "Stati aderenti", ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresi' luogo sotto forma di messaggi elettronici, in particolare nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. 5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni o di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente. 9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. 14. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita di futuri membri dell'Unione. II. 11. L'Unione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. 12. Nella misura in cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati membri esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente essere firmati durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione. 13. Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo 6, paragrafo 2 secondo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualita di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali. 14. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente. III. 15. Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 60 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalita' dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. A tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi. Parte di provvedimento in formato grafico
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