LEGGE 10 gennaio 2006, n. 17

Type Legge
Publication 2006-01-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo di sede-art. 1

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (successivamente denominata "l'Autorita'") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 173 del 23 gennaio 2002 che istituisce l'Autorita'; CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorita' a Parma; CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.173/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile all'Autorita', e che l'articolo 43 del detto regolamento precisa che al personale della Autorita' si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonche' ad altri aspetti; CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sara' disciplinato dal presente Accordo e dalie intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma; INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e eli funzionamento delle strutture della Autorita' in Italia, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SEDE I. L'Italia mettera' a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorita' italiane. 2. Per "sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Autorita' ed indicati come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessita'; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Autorita' utilizzera' temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorita' occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorita' provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.

Accordo di sede-art. 2

ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Autorita' sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.

Accordo di sede-art. 3

ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorita' ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconoscera' e converra' che per il buon funzionamento dell'Autorita' sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorita' manterra' stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorita', su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) I suddetti servizi saranno forniti all'Autorita' a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adoperera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenza o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5. a) L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorita' garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee. L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee. Il reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili. Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costittizione delle sezioni e delle classi. b) L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).

Accordo di sede-art. 4

ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI 1. La Autorita' sara' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorita' nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adottera' in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorita' o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorita', in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. L'Autorita' godra' per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Ifalia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc. 4. L'Autorita' sara' autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.

Accordo di sede-art. 5

ARTICOLO 5 RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Autorita' sul territorio italiano, di atti o omissioni della Autorita' o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa avra' diritto di rivalsa nei confronti della Autorita'.

Accordo di sede-art. 6

ARTICOLO 6 RESPONSABIILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI. 1. La Autorita' sara' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorita' di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilita' sara' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Autorita' dovra' tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Autorita' stipulera' un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.

Accordo di sede-art. 7

ARTICOLO 7 PRIVILEGI ED IMMUNITA'. 1. L'Italia applichera' alla Autorita' i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai tini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Autorita' e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Autorita'; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorita'; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Autorita'. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi gia' presenti in Italia.

Accordo di sede-art. 8

ARTICOLO 8 IMMUNITA' DELL'AUTORITA' 1. La Autorita', i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorita' - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Autorita' saranno inviolabili. Le autorita' competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se noli con esplicito consenso dei Direttore esecutivo dell'Autorita' ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Autorita' non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Autorita' ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conrormita' al regolamento sul personale; iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorita'. 4. Il Direttore esecutivo della Autorita' si impegna a fare in modo che i locali della Autorita' non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 5. L'Italia riconoscera' alla Autorita' il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Autorita' alle persone indicate nel presente Accordo.

Accordo di sede-art. 9

ARTICOLO 9 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. La Autorita', i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, entro i limiti della loro attivita' ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Autorita' ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi nonche' per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti e/o importazioni di importo rilevante" si applichera' all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Autorita'. 4. La Autorita' sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorita' italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorita'. 5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. La Autorita' potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

Accordo di sede-art. 10

ARTICOLO 10 VEICOLI DELLA AUTORITA' La Autorita' sara' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati ualle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Autorita' sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

Accordo di sede-art. 11

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