DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2005, n. 294

Type Decreto legislativo
Publication 2005-12-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994, ed in particolare l'articolo 2, lettera a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le isole Åland;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, ed in particolare il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialità, i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;

Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che definisce il sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto

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