DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2005, n. 296
Entrata in vigore del provvedimento: 17/2/2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 del medesimo articolo 19, possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione, ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in particolare l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo 3, concernente l'assegnazione in comodato gratuito in favore degli oratori di immobili di proprieta' statale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente l'articolo 11, comma 1, lettera g), in quanto:
i "fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca", richiamati nella disposizione regolamentare, costituiscono mera specificazione dei fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale genericamente previsti dall'articolo 19, comma 10-bis, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
l'esclusione dal novero dei soggetti beneficiari a canone agevolato di coloro che gia' godono di agevolazioni fiscali o contributive o ricevono benefici, in qualunque forma, dallo Stato o da altra pubblica amministrazione risponde alla necessita' di non procurare ulteriori ingiustificati vantaggi a favore di soggetti che risultano gia' in qualche modo favoriti, rispetto alla restante generalita' dei beneficiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
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