LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Type Legge
Publication 2006-01-25
Ultimo aggiornamento 2008-03-21
State In force
Source Normattiva
articles 27
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Note all'art. 20: - La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 229 del 29 giugno 2004. - Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che: a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma; b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea; c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi; d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro. 2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5: a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'. 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. 4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che: a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita'; b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che: 1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita'; 2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati: a) le complete generalita' dell'interessato; b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita'; c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica; d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1; e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica; f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno. 2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. 3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche': a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere; b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro; c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie; d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta. 4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente. 6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore. 7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.». «Art. 6 (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo. 3. La carta e' rinnovabile: a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero; b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni; c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste; d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi. 4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie. 5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

Art. 21

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)

1.All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e' inserita la seguente: "s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".

2.All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".

Note all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR); f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle societa' fiduciarie; l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe. 2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazioni delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.». «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I soggetti indicati nell'art. 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. 2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'art. 3, comma 1. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis e t). 5. Gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 8, comma 4. 6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2. 7. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale facolta' chi si e' gia' avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 4. 10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 22

(Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)

2.Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3.Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 22: - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 309 del 25 novembre 2005. - Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001. - Il regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella GUCE n. L 139 del 29 maggio 2002. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»: «Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a 12.500 euro Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio. 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile. 5. - 6. (Omissis). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 8. (Omissis). - Gli articoli 10 e 5, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' recitano: «Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.». «4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.». - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.». - Gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, cosi' recitano: «Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di' concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.». «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». «Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».

Art. 23

(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1.Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e' abrogato.

Note all'art. 23: - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art 8 (Disposizioni finali). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria. 4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. (Abrogato).».

Art. 24

(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)

1.In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

3.Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4.L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5.Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6.Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Note all'art. 24: - La decisione 2005/315/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 100 del 20 aprile 2005. - Si riportail testo dell'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita»: «Art. 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi). - 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004.». - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». «Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2.».

Art. 25

(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada)

1.Al fine di definire la procedura di infrazione 2001/5165 e superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, al comma 1-bis dell'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "cittadini comunitari" sono inserite le seguenti: "o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea".

Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubhcato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'art. 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dall'art. 93.».

Art. 26

(Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)

1.All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 26: - Il testo vigente dell'art. 1, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Le cittadine italiane partecipano, su base volon-taria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la realizzazione del principio delle pari oppor-tunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale e assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, alfine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazionei' per il personale del Corpo delle capitanerie di porto. 6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'. 7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili. 9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalita' e le procedure di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.».

Art. 26-bis

((Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli))

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Allegato A

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio. 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE. 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi. 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"). 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Allegato B

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi. 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie). 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti. 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE. 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.

Allegato C

ALLEGATO C (Articolo 7, comma 1) 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. 2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

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