LEGGE 6 febbraio 2006, n. 58
Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo- art. I
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA DEL NICARAGUA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI, INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI, di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" s'intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, di quest'ultima Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il, termine "investimento" includera' in particolare, ma non a titolo esclusivo: a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; b) azione, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, "know-how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di attivita'. economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma giuridica 'prescelta per gli investimenti non alterera' la loro natura di investimento. 2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalie suddette persone fisiche o giuridiche. ' 3. Con Pespressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone, societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata. 5, con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, "royalUes", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 6. Con il termine "territorio" si intendono, oltre all'area geografica compresa entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita', e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. Con "accordo di investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento. 8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende 'un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti. 10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attivita' commerciali; Iaccesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di' beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione nonche' la diffusione di informazioni commerciali. Il termine "attivita' connesse ad un investimento" e' connesso ad un investitore di una delle Parti Contraenti.
Accordo- art. II
ARTICOLO II Promozione e Protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio. 2. Gli investitori d'entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III; paragrafo I. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 6, Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente. a) garantira' ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovino sul proprio territorio per un investimento regolato dal presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. b) trattera' nel modo piu' favorevole possibile tutti i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul proprio territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. c) autorizzera' le imprese costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle leggi della. Parte Contraente ospitante.
Accordo- art. III
ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati dei redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse all'investimento. 2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore" o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori della parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
Accordo- art. IV
ARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra. Parte Contraente a causa di guerre, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo. Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.
Accordo- art. V
ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti da alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate, dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione. 2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente. Eccezione viene fatta per finalita' pubbliche o. per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equo indennizzo sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficolta' per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sara' determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennizzo sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includera' gli interessi calcolati in base al parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento, ed esso potra' essere liberamente riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' pagato senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di otto mesi. 4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una jnant venture costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da pagare all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture, in conformita' ai documenti pertinenti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. 5. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ac un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e, in questo caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suoli suoi aventefi causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
Accordo- art. VI
ARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente: a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito, utilizzato per ti mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) il reddito netto, i dividendi, le "royalties ", i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili, c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi; e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi fomiti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore; f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV. 2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento viene effettuato. 3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole. 4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottare nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.
Accordo- art. VII
ARTICOLO VII Surroga Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nei territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordb.
Accordo- art. VIII
ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia chiesto il trasferimento in oggetto,, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativamente al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
Accordo- art. IX
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