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LEGGE 6 febbraio 2006, n. 64

Current text a fecha 2006-03-04

Entrata in vigore del provvedimento: 5/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1.All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte e' vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------

Accordo

Parte di provvedimento in formato grafico