LEGGE 13 febbraio 2006, n. 71

Type Legge
Publication 2006-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 9/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati le Parti"; CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione; PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della societa'; RICONOSCENDO la gravita' della situazione causata dalla vastita' della produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marza 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988; CONSIDERANDO l'importanza fondamentale del coordinamento e della cooperazione nella lotta al traffico di sostanze stupefacerti, psicotrope e precursori; CONVENGONO quanto segue: Articolo 1 L'Accordo e' incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori. Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono quelle elencate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulla Droga del 30 Marzo 1961. Per "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971. Per "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato contemplate nell'Articolo 3, paragrafi 1-2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre )1988.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicita', su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie ed i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprendera': a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le minacce della criminalita' organizzata transnazionale, nel settore del narcotraffico, incluse le informazioni operative di interesse reciproco relative ad eventuali contatti tra associazioni criminali organizzate nei rispettivi Paesi; c) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; d) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative, e) lo scambio di atti legislativi e strumenti norinativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro. il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; f) lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, eventi e tecniche; g) lo scambio d'informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sul luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi; h) i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alla frontiere. i) lo scambio di infonnazioni e la fornitura di assistenza legale nei casi e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. j) l'adozione della tecnica delle consegne controllate tra i due paesi.

Accordo - art. 3

Articolo 3 I dati nazionali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati. I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Per una valutazione periodica dei progressi fatti nell'applicazione di questo Accordo, ciascuna Parte puo' chiedere 1o svolgimento di un incontro, anche al fine di valutare le azioni comuni in corso ed identificare e sviluppare nuove aree di cooperazione nel campo degli stupefacenti.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le Autorita' competenti per l'applicazione di questo Accordo sono: per la Repubblica Italiana: Ministero dell'Interno Dipartirnento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi Antidroga Roma per la Repubblica Islamica del Pakistan: Ministero dell'Interno e del Controllo sugli Stupefacenti, Divisione per il Controllo della Droga Edificio della Banca di Stato del Pakistan Islamabad

Accordo - art. 6

Articolo 6 L'applicazione di questo Accordo e' soggetta alla legislazione nazionale di ciascuna Parte ed all'osservanza dei diritti e dei doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali delle Parti.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le questioni che possono sorgere sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avra' una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le Parti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale. In tal caso la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego, specificandone i motivi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese. Margherita Boniver Makhoom Khusro Bakhtiar Sottosegretario di Stato Sottosegretario agli Affari Esteri agli Affari Esteri Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica islamica del Pakistan Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

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