LEGGE 13 febbraio 2006, n. 72

Type Legge
Publication 2006-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, e con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 -Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Senza limitare la portata generale, di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entita' registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario. Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformita' con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato. 2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche a giuridiche; 3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi; 4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' costituita in conformita' con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente; 5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonche' qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento; 6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; 7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento; 8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinche' investano nel proprio territorio e consentira' tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i peteri conferiti dalle proprie leggi. 2. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accordera' in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente; Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispettera' gli obblighi da essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente 3. Ciascuna Parte Contraente manterra' sul proprio territorio condizioni che consentano la continuita' di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi. 2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivanaente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori, dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma nella misura in cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Stati terzi per effetto della loro adesione ad un'Unione Doganale Economica o Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite. 1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini verra' accordato da quest'ultima un trattamento riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altra composizione, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda di quale sia il piu' favorevole per gli investitori interessati'.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godiirlento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Nessuna Parte Contraente adottera' direttamente o indirettamente, "de jure" o "de facto", misure di esproprio, nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi effetti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge e a condizione che vengano predisposte disposizioni per un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il Risarcimento corrispondera' al giusto valore di mercato dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente antecedente alla data in cui tali misure siano state rese pubbliche. L'investitore interessato avra' il diritto, in conformita' con le leggi della Parte Contraente che procede all'esproprio, ad una sollecita revisione della legalita' della misura adottata nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorita' giudiziaria. 3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione della quota dell'investitore sara' effettuata nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale e delle rivalutazioni di capitale, nonche' degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite. 5. Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio e sara' liberamente esigibile e trasferibile. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi. 7. Scaduti i tre mesi, ai pagamenti arretrati relativi al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR. 8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e La Parte Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito conformemente alle procedure per la risoluzione delle controversie previste all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento da corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo sara' liberamente trasferibile. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti; c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi; e) una parte adeguata di compensi e indennita' corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia piu' favorevole. 3. In caso di serie difficolta' nella bilancia dei pagamenti, ciascuna Parte Contraente potra' temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, a condizione che essa attui le pertinenti disposizioni adottate nel caso specifico da parte di una competente agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su una base di equita', non discriminazione e buona fede.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 - Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabilite dalla legislazione in materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti 1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finche' tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine ivi stabilito, o altrimenti entro il termine che puo' stabilirsi sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. 5. Il presente Accordo non si applichera' alle controversie composte e pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso riguardo ad investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.

Accordo - art. 10

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