LEGGE 13 febbraio 2006, n. 74

Type Legge
Publication 2006-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di euro 160.150 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi, riconoscendo la necessita' di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnologica e delle innovazioni industriali, anche nell'ambito di programmi multilaterali al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 FINALITA' Lo scopo del presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni che favoriscano la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse fra i due Paesi, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi internazionali da essi firmati.

Accordo - art. 2

Articolo 2 AMBITI DI COLLABORAZIONE Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, secondo le priorita' definite dalla Commissione Mista prevista all'Articolo 6.

Accordo - art. 3

Articolo 3 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, Enti di ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso: a) scambi di visite di delegazioni scientifiche; b) scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico; c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici; d) ricerche congiunte su temi di comune interesse; e) realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; f) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico. g) la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. h) scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e tecnologico; i) creazione di laboratori congiunti

Accordo - art. 4

Articolo 4 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocita' e della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 5

Articolo 5 PROPRIETA' INTELLETTUALE Disposizioni per la protezione della proprieta' intellettuale creata o trasferita nel corso delle attivita' previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante dei presente Accordo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 COMMISSIONE MISTA Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avra' il compito di redigere Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalita' pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. La Commissione Mista e' composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori. La Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali diplomatici e si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera.

Accordo - art. 7

Articolo 7 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate formalmente l'avvenuto espletamento. delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 DURATA E VALIDITA' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Brema il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Annesso 1

ANNESSO 1 La titolarita' di un diritto di Proprieta' Intellettuale (PI), derivante da contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, nell'attuazione del presente Accordo, appartiene, in relazione al proprio contributo, a ciascuna Parte, la quale e' anche la sola responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi. La titolarita' di un diritto di PI derivante dal contributo scientifico fornito congiuntamente dalle Parti Contraenti nell'attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti, le quali possono esercitare il diritto per scopi di ricerca e sviluppo senza corrispondere alcun compenso. Ciascuna Parte Contraente puo' esercitare il diritto di PI per scopi commerciali a condizione che l'altra Parte dia il proprio consenso in forma scritta; in tal caso, i compensi derivanti sono suddivisi tra le Parti in proporzione al proprio contributo. Le controversie in materia di PI che possono sorgere tra le Parti Contraenti nell'ambito del presente Accordo sono risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le Istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.

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