DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304
Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni
1.L'articolo 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
2.Nell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' soppresso il periodo: «l'osservanza della formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».
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