LEGGE 20 febbraio 2006, n. 99
Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.
Art. 2
(Ordine di esecuzione).
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria).
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; -alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione Federale doganale, per la Repubblica Federale di Jugoslavia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da o circolare nel territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; h) "persona" ogni persona fisica o giuridica; i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; j)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i luoghi sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Le Amministrazioni doganali si forniscano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni: a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita; b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. I documenti originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti, l'informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
Accordo - art. 12
Articolo 12 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga. 4. I documenti, le comunicazioni e le informazioni possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico prodotte in ogni forma e per lo stesso scopo. 5. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana in quanto Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessita', trasmessi alla Comunita' Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 6. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente, per l'applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata ai documenti ed alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Allorquando dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce informazioni o, almeno il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di quest'ultimo.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento, d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo Ufficio viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente in conformita' con le disposizioni previste nell'art. 19. 6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.
Accordo - art. 15
Articolo 15 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comportare la raccolta delle disposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Accordo - art. 16
Articolo 16 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale; b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati concernenti quella infrazione doganale, c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato. Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Accordo - art. 17
Articolo 17 1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad una infrazione doganale perseguita nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
Accordo - art. 18
Articolo 18 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
Accordo - art. 19
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