LEGGE 20 febbraio 2006, n. 100
Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005.
Art. 2
(Ordine di esecuzione).
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria).
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 28.355 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo; CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale; TENUTO CONTO della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale, che definisce un ambito destinato a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale; RICONOSCENDO le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di facilitazione della catena logistica internazionale e considerando, in proposito, la Risoluzione del Consiglio di Cooperazione doganale di giugno 2002; RICONOSCENDO la necessita' di stabilire un equilibrio tra la facilitazione ed il controllo per garantire la libera circolazione del commercio legittimo e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della societa' e dei gettiti; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'ONU nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; - alla lotta contro la contraffazione. b) "amministrazioni doganali", nella Repubblica italiana l'amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e il Comitato Statale delle Dogane nella Repubblica dell'Azerbaigian; c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione; f) "persona" ogni persona fisica o giuridica; g) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; h) "informazioni" dati, documenti, rapporti ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie autenticate; i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; j) "sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (definite precursori)" le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; k) "riciclaggio" nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita di denaro; l) "amministrazione doganale richiedente", l'amministrazione doganale che richiede l'assistenza; m) "amministrazione doganale adita", l'amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, ivi comprese le violazioni alla normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica, dei diritti sulla proprieta' intellettuale nonche' le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che: a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate; c) le merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che vengano parimenti fornite informazioni sulle misure di controllo doganale a cui le merci siano state eventualmente assoggettate.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente: a) la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle amministrazione doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli; c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale; d) le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a: a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali; b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente: a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali; b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali; c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca; d) scambio di visite di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato; c) i mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i locali sospettati di essere impiegati per commettere infrazioni doganali.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di violazioni doganali relative a merci doganali di cui al paragrafo i) e j) dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale. 2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle specifiche competenze in materia provvedono a che il riciclaggio, come definito nell'articolo 1 lett. k), sia vietato.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. L'amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione. 2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e dalla relativa traduzione. 3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformita' alle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita, e' accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente. 4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita. 5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare. 6. In relazione al presente Accordo, non si inizia un'azione legale in materiali di recupero crediti nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita senza che le Autorita' doganali ne abbiano dato il consenso. 7. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale richiedente. 8. Il credito viene riscosso nella valuta nazionale dell'amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta. 9. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative nazionali della parte Contraente adita.
Accordo - art. 12
Articolo 12 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente in inglese. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome dell'amministrazione doganale richiedente; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili nello Stato della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi' designati viene comunicata dall'amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 21 del presente Accordo.
Accordo - art. 13
Articolo 13 1. Ciascuna amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo. 3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti. 4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
Accordo - art. 14
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