LEGGE 20 febbraio 2006, n. 101

Type Legge
Publication 2006-02-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica).

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.

Art. 2

(Ordine di esecuzione).

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3

(Copertura finanziaria).

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerata l'importanza dell'esatta valutazione delle tasse o degli altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonche' del garantire la pecisa. applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli; Considerando che il traffico di sostanze psicotrope e di stupefacenti rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONI Articolo 1 Ai Fini del presente Accordo si intende per: a) legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; h) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e, l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea; g) "persona" ogni persona fisica o giuridica; h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; i) "sostanze psicotrope e stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; j) "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno - e i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi. k) "consegna controllata", il metodo che prevede l'esportazione da, il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o piu' Paesi, di merci spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione illegale, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita' di tali Paesi, allo scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni.

Accordo-art. 2

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, accertare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale. 2. Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta. 4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 e' fornita per lo scambio di informazioni, concernenti, ma non limitate, alla classificazione, valore, origine delle merci ed altri dati essenziali ai fini dell'applicazione della legislazione doganale. Queste informazioni saranno fornite per essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili, penali o amministrativi, che comportano l'applicazione di ammende, sanzioni, confische, debiti e garanzie comuni estinti nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita. 5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Accordo-art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali; c) attivita' che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente; d) merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.

Accordo-art. 5

CASI SPECIALI DI ASSISTENZA Articolo 5 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano: a) il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito notificate dall'Amministrazione doganale richiedente come possibile sospetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i luoghi conosciuti o sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti. 2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni: a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state vincolate; b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione di provvedimenti e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Accordo-art. 10

CONSEGNA CONTROLLATA Articolo 10 1. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle loro possibilita', per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo. 2. Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso per caso ed in conformita' con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformita' con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare. 3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata e' stata concordata possono, con il reciproco consenso delle autorita' doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.

Accordo-art. 11

SCAMBIO DI INFORMAZIONI Articolo 11 1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati. 2. Le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.

Accordo-art. 12

RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI Articolo 12 1. Ogni informazione comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo e' di natura riservata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari della Parte Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle disposizioni corrispondenti che si applicano alle autorita' dell'altra Parte Contraente. 2. Tali informazioni possono essere comunicate ad organi dello Stato diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga. 4. Le informazioni possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni informatizzate prodotte in ogni forma per lo stesso scopo. 5. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano le disposizioni applicabili per lo scambio di informazioni tra la Comunita' europea e le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea relativi alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunita' europea. 6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a disposizione dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.

Accordo-art. 13

PROTEZIONE DATI PERSONALI Articolo 13 Per i dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di quest'ultimo.

Accordo-art. 14

COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE Articolo 14 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate dai documenti necessari. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso, esse devono essere confermate al piu' presto per iscritto. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comprendere le indicazioni di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale che inoltre la richiesta; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se noti; e) le misure richieste. 4. La richiesta formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, di seguire una particolare procedura, e' soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'ufficio competente appositamente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo ufficio e' fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le disposizioni di cui all'art.l9. 6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.

Accordo-art. 15

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE Articolo 15 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'organo competente, oppure c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comprendere la raccolta delle deposizioni delle persone cui vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da esperti.

Accordo-art. 16

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