DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. 107

Type DPR
Publication 2006-01-20
Ultimo aggiornamento 2008-06-12
State In force
Source Normattiva
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4.Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.

5.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6.I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7.I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

8.Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, supplemento ordinario e corretto con avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90 e nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1998, n. 117. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosgto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge quadro sul pubblico impiego), e' il seguente: «Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».

Art. 13

Tutela del dirigente sindacale

1.Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

2.I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Art. 14

(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 2008, N. 94))

Titolo III TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 15

Struttura del trattamento economico

2.Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Art. 16

Stipendio tabellare

1.

2.

Art. 17

Indennita' integrativa speciale

1.A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, (Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. l84), e' il seguente: Art. 3 (Indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore | Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario | Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata | Euro 8.113,56 Consigliere di legazione | Euro 7.704,00 Segretario di legazione | Euro 7.554,72 2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.». - Il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizioni di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».

Art. 18

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.

Nota all'art. 18: Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, (Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia), e' il seguente: «Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».

Art. 19

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

2.Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.

3.Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4.Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il seguente: «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e' il seguente: «Art. 4 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). -1. Il fondo di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 10 gennaio 2002. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».

Art. 20

Retribuzione di posizione

1.

2.

3.

Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 118 de1 citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il seguente: «Art. 18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario generale L. 35.286.000; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000; e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del decreto n. 2069 L. 14.114.000; f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza. 4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': ambasciatore L. 29.993.000; ministro plenipotenziario L. 21.877.000; consigliere di ambasciata L. 14.114.000; consigliere di legazione L. 12.350.000; segretario di legazione L. 12.350.000.». - Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come sostituito dall'art. 16 del decereto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente: «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

Art. 21

Retribuzione di risultato

1.

2.

Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 1l4, e' il seguente: «Art. 19 (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni: a) Segretario generale: 100; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d) del decreto n. 2069: 62; e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del decreto n. 2069: 40; f) funzionari addetti agli uffici: 35. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1. 3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.».

Art. 22

Effetti del nuovo trattamento economico

1.Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 16 e 20 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Procedure di soluzione delle controversie

1.Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.

2.Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.

3.Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.

4.Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del presente decreto, incluso il profilo delle pari opportunita' alla luce dei principi e delle norme generali in materia.

Note all'art. 23: - Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. - Il test del comma 1, n. 2), dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: «Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: (omissis); 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego.». - Il testo del comma 2, lettera e) dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri). - (Omissis). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: (omissis); e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative; (omissis>).».

Art. 24

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 25

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 641.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 163

Nota all'art. 25: Per l'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si vedano le note alle premesse.».

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