LEGGE 6 marzo 2006, n. 122

Type Legge
Publication 2006-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

ALLEGATO AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT OF FISHERIES IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE (EUROFISH) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

Allegato ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (EUROFISCH) Le Parti Contraenti, Consapevoli dell'importanza della pesca quale settore essenziale del loro sviluppo nazionale, nonche' del contributo che essa puo' prestare ai fini della sicurezza alimentare; Annettendo importanza allo sviluppo sostenibile della pesca e della piscicultura; Riconoscendo che la maggior parte dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale potrebbe trarre grande vantaggio dallo sviluppo della pesca, che puo' dipendere in parte dalla creazione di servizi di informazione sui mercati internazionali e di consulenza tecnica per i prodotti della pesca, in quanto cio' apporterebbe un maggiore equilibrio nella situazione dell'offerta nei mercati, regolarizzerebbe l'andamento dei prezzi ed incoraggerebbe uno sfruttamento migliore delle risorse della pesca; Riconoscendo inoltre che i paesi dell'Europa Centrale e Orientale necessitano di assistenza per sviluppare la loro industria della pesca e potenziare la capacita' di investimenti, specialmente nel settore privato; Rendendosi conto del fatto che la promozione ed il successo di tali servizi possono essere agevolati con la cooperazione regionale; Considerando che tale cooperazione puo' essere conseguita con l'istituzione di un'organizzazione internazionale che riunisca paesi la cui economia e' in via di transizione e paesi sviluppati e che svolga le proprie attivita' con paesi, organizzazioni e istituzioni; Considerando altresi' che tale organizzazione potrebbe costituire un foro in cui i paesi interessati potrebbero intraprendere attivita' su pescato e piscicultura, nonche' iniziative comuni nei settori degli investimenti e dello sviluppo, nonche' della promozione del commercio e dei mercati, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 ISTITUZIONE Le Parti Contraenti istituiscono con il presente Accordo l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (qui di seguito definita "EUROFISH"), avente gli obiettivi e le funzioni qui di seguito illustrate.

Accordo - art. 2

Articolo 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: Per "Membri" si intendono gli Stati Membri e le Organizzazioni Membri di EUROFISH. Il termine "pesca" comprende tutte le attivita' relative alla pesca, inclusa la piscicultura. Per "Prodotti ittici" si intendono tutti gli animali e le piante acquatiche ed i prodotti da essi derivanti. La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie della Fauna e della Flora Selvatica in Pericolo, adottata a Washington nel 1973, e relativi emendamenti, deve essere rispettata. Le specie dei cetacei non incluse in detta Convenzione saranno escluse dai servizi forniti da EUROFISH. Per "Stato ospitante" si intende lo Stato in cui e' ubicata la sede di EUROFISH. Per "Informazioni sul marketing" si intendono dati ed altre informazioni su distribuzione, trasporto e vendita sui mercati locali e internazionali. sulle opportunita' di marketing e sul processo globale di sviluppo e promozione dei prodotti, comprese pubblicita', pubbliche relazioni e altri servizi. Per "Regione" (o "regionale") si intende l'Europa Centrale e Orientale. L"Europa" (o "europeo") si riferisce all'intero continente europeo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 OBIETTIVI Gli obiettivi di EUROFISH saranno i seguenti: (a) fornire informazioni sulla commercializzazione del pesce e contribuire alla promozione del commercio; (b) contribuire allo sviluppo della pesca nella Regione, in base alla domanda di mercato presente e futura e trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dalle risorse del settore della pesca; (c) promuovere investimenti nel settore privato e intese di partenariato nei settori della pesca e della piscicultura, (d) fornire assistenza tecnica per le infrastrutture e per i progetti di sviluppo delle capacita' umane; (e) fornire assistenza e direttive nella preparazione di progetti, studi di fattibilita' e piani aziendali; (f) partecipare attivamente al coordinamento delle iniziative dei donatori nella Regione; (g) contribuire a migliorare e modernizzare il settore della pesca nella Regione; (h) contribuire al meglio a riequilibrare le disponibilita' di prodotti della pesca nella Regione; (i) sfruttare le opportunita' di esportazioni all'interno della Regione e al di fuori di essa; (j) promuovere la cooperazione tecnica ed economica fra i suoi Membri nel settore della pesca.

Accordo - art. 4

Articolo 4 FUNZIONI Per conseguire i suoi obiettivi, EUROFISH: (a) fornira' ai suoi Membri informazioni sul marketing dei prodotti della pesca, comprese le opportunita' di vendita e le previsioni dell'offerta all'interno della Regione e al suo esterno; (b) terra' informati i suoi Membri circa gli sviluppi tecnologici, le specifiche dei prodotti, i metodi di lavorazione e gli standard di qualita', in base alle esigenze di mercato; (c) coadiuvera' i suoi Membri nel mettere a punto nuovi prodotti e sviluppare opportunita' di marketing per le risorse della pesca che non sono totalmente utilizzate per il consumo umano; (d) coadiuvera' i suoi Membri a pianificare e attuare informazioni sui mercati del pesce nazionali ed attivita' di ricerca nella Regione; (e) provvedera' a formare il personale sui governi e le istituzioni degli Stati Membri, sugli sviluppi del mercato e a potenziare le istituzioni nazionali che operano in tale settore; (f) fornira' assistenza tecnica per individuare le opportunita' di investimentio

Accordo - art. 5

Articolo 5 SEDE 1. La sede di EUROFISH sara' a Copenhagen, Danimarca. In qualunque momento il Consiglio Direttivo potra' decidere di trasferire la sede dell'Organizzazione in un'altra citta' o in un altro Paese della Regione. Le decisioni relative al trasferimento della sede di EUROFISH dovranno essere adottate a maggioranza di due terzi dei Membri dell' Organizzazione. 2. Il Consiglio Direttivo puo' istituire uffici sub-regionali, ogni qualvolta ritenuto necessario.

Accordo - art. 6

Articolo 6 MEMBRI 1. Saranno Membri di EUROFISH gli Stati europei che hanno firmato l'Accordo a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o vi hanno aderito, nonche' gli Stati non Europei che sono stati autorizzati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'Accordo in conformita' con il paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Il Consiglio Direttivo di EUROFISH, a maggioranza di due terzi di tutti i suoi Membri, autorizzera' tutti gli Stati non europei che ne hanno fatto richiesta ad aderire all'Accordo in vigore al momento dell'adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5. 3. Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati Europei, uno qualsiasi dei quali abbia trasferito ad esse le competenze su questioni di cui al presente Accordo, possono diventare Membri di EUROFISH aderendo all'Accordo. 4. Con il deposito del proprio strumento di adesione, le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 3 saranno Parti Contraenti al presente Accordo, ed avranno gli stessi diritti e doveri delle altre Parti Contraenti rispetto alle clausole dell'Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. EUROFISH si avvarra' di un Consiglio Direttivo composto da tutti i suoi Membri. Ogni Membro sara' rappresentato da un delegato, che puo' essere coadiuvato da esperti tecnici e consulenti. 2. Fermo restando il paragrafo 3 in appresso, ogni Membro avra' diritto ad esprimere un voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei voti espressi. Tranne nei casi in cui il presente Accordo non disponga diversamente, la maggioranza del totale dei membri del Consiglio Direttivo costituira' il quorum. Tuttavia, nella misura del possibile, le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate all'unanimita'. 3. In ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un organo sussidiario dell'Organizzazione, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH avra' diritto ad esprimere un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che hanno diritto di voto in tale riunione. 4 Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione esercitera' i suoi diritti di membro alternandosi ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione nei settori di rispettiva competenza. Ogni qualvolta un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH esercitera' il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non eserciteranno i loro, e viceversa. 5. Qualsiasi Membro di EUROFISH puo' chiedere ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione o ai suoi Stati Membri che sono Membri di EUROFISH di fornire informazioni su chi, fra l'Organizzazione Membro che ha aderito a EUROFISH ed i suoi Stati Membri, sia competente su ogni specifica questione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica o gli Stati Membri interessati forniranno tali informazioni su richiesta. 6. Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un suo organo sussidiario, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH, ovvero i suoi Stati Membri che sono membri dell'Organizzazione indicheranno chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri sia competente su ogni specifica questione da esaminare nel corso della riunione e chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri, esercitera' diritto di voto su ogni specifico punto all'ordine del giorno. Nulla nel presente paragrafo impedira' ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH o ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione di rilasciare un'unica dichiarazione ai fini del presente paragrafo. Detta dichiarazione restera' in vigore per le questioni e i punti all'ordine del giorno che verranno esaminati in ogni riunione successiva, ferme restando le eccezioni e le modifiche che potranno essere indicate prima di ogni singola riunione. 7, Nei casi in cui un punto all'ordine del giorno riguardi sia questioni la cui competenza e' stata trasferita all'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica, sia questioni che rientrano nelle competenze dei suoi Stati Membri, tanto l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica quanto i suoi Stati Membri potranno partecipare ai dibattiti. In tali casi, nel corso della riunione, al momento di' adottare le decisioni, si terra' conto solo degli interventi del Membro che ha diritto di voto. 8. Ai fini della determinazione del quorum di ogni riunione dell'Organizzazione, la delegazione di un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia un Membro di EUROFISH sara' conteggiata nella misura in cui abbia diritto di voto nella riunione nella quale e' necessario raggiungere il quorum. 9 Il Consiglio Direttivo si riunira' ogni anno con cadenza regolare nel momento e nel luogo che determinera'. 10. Il Consiglio Direttiva puo' tenere sedute straordinarie qualora lo decida o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 11. Il Consiglio Direttivo eleggera' il suo Presidente ed altri funzionari. 12. Il Consiglio Direttivo adottera' il proprio Regolamento Interno.

Accordo - art. 8

Articolo 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Le funzioni del Consiglio Direttivo saranno le seguenti: (a) discutere ed approvare il programma di lavoro ed il bilancio di EUROFISH, in conformita' con i precedenti Articoli 3 e 4; (b) stabilire le quote annuali che i Membri dovranno versare, come previsto dall'Articolo 11; (c) decidere dell'ammissione dei Membri, in conformita' con l'Articolo 6, paragrafo 2, e con l'Articolo 14, paragrafo 3; (d) istituire i comitati o i gruppi di lavoro eventualmente necessari per conseguire gli obiettivi di EUROFISH; (e) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il proprio Regolamento Interno, nonche' quello dei comitati e dei gruppi di lavoro, ove applicabile; (f) istituire fondi speciali, qualora necessari, per mettere a punto nuovi programmi e progetti; (g) elaborare criteri e linee guida generali per la gestione di EUROFISH, compresi i contratti che potranno essere conclusi con enti privati per fornire assistenza tecnica ed informazioni, e per le quote da versare per i servizi EUROFISH; (h) monitorare i lavori e le attivita' di EUROFISH e i conti sottoposti a revisione, valutare l'efficacia delle attivita' di ELROFISH e fornire al Direttore di EUROFISH direttive sull'attuazione delle sue decisioni; (i) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione e nominare il Revisore Contabile esterno; (j) nominare il Direttore di EUROFISH e, ove necessario, un Vice Direttore, (k) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme relative alla nomina del Direttore e del Vice Direttore di EUROFISK (l) adottare norme che disciplinino la composizione delle controversie, di cui all'Articolo 17; (m)approvare intese firmali con altre organizzazioni o istituzioni e con i governi, compreso l'accordo di sede stipulato fra EUROFISH e lo Stato Ospitante; (n) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme per il Personale che stabiliscono le condizioni generati del contratto di impiego del personale; (o) svolgere tutte le altre funzioni ad esso affidate in base al presente Accordo o che siano complementari ai fini del conseguimento delle attivita' approvate da EUROFISH.

Accordo - art. 9

Articolo 9 OSSERVATORI I non-Membri, le organizzazioni e le istituzioni in grado di apportare un contributo significativo alle attivita' di EUROFISH possono essere invitate ad essere rappresentate alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dei comitati o dei gruppi di lavoro in qualita' di osservatori, in conformita' con il Regolamento Interno adottato ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 12, e dell'Articolo 8(e).

Accordo - art. 10

Articolo 10 DIRETTORE E PERSONALE 1. EUROFISH avra' un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo alle condizioni che quest'ultimo stabilira'. 2. Il Direttore sara' il legittimo rappresentante di EUROFISH. Il titolare dirigera' i lavori di EUROFISH sotto la guida del Consiglio Direttivo, in base alla sua politica e alle sue decisioni. 3. Il Direttore, ad ogni seduta ordinaria, presentera' al Consiglio Direttivo: (a) una relazione sui lavori di EUROFISH, nonche' i conti sottoposti a revisione; (b) un progetto di programma dei lavori di EUROFISH ed un progetto di bilancio. 4. Il Direttore preparera' ed organizzera' le sedute del Consiglio Direttivo e dei comitati e gruppi di lavoro, nonche' le altre riunioni convocate da EUROFISH e provvedera' a fornire un segretariato per tutte le riunioni, a cui partecipera'. 5. Il Direttore, qualora lo riterra' opportuno, potra' proporre al Consiglio Direttivo di nominare un Vice Direttore, a cui saranno conferiti i poteri e i doveri affidati al Direttore ai sensi del presente Accordo, qualora e per il periodo in cui quest'ultimo non sia in grado di espletarli. 6. I membri del personale saranno nominati dal Direttore in conformita' con la politica, i criteri e le linee guida generali enunciati dal Consiglio Direttivo e in conformita' con le Norme per il Personale.

Accordo - art. 11

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