LEGGE 6 marzo 2006, n. 125
Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.
Art. 2
(Ordine di esecuzione).
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria).
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo- art. 1
(Traduzione non ufficiale) PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI Le Parti, Determinate ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, Riconoscendo che le emissioni di numerosi inquinanti organici persistenti sono trasportati di la' dalle frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America del Nord e nell'Artico, lontano dal loro luogo d'origine e che l'atmosfera e' il principale mezzo di trasporto, Consapevoli che gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l'ambiente, Preoccupati per via del fatto che gli inquinanti organici persistenti sono suscettibili di una bio-crescita a dismisura ai livelli tropici superiori e possono raggiungere concentrazioni che rischiano di pregiudicare lo stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti, Riconoscendo che gli ecosistemi artici e soprattutto le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e da mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti, Consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti contribuirebbero anche alla protezione dell'ambiente e della salute di la' dalla regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ivi compreso nell'Artico e nelle acque internazionali, Determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione dell'applicazione dell'azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Ribadendo che gli Stati, in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformita' alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale, Notando la necessita' di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti, e ricordando che il programma Agenda 21 considera al capitolo 19 la conclusione di accordi regionali per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale e ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dovrebbe far beneficiare le altre regioni del mondo della sua esperienza, Riconoscendo che esistono legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali, ivi compresi strumenti internazionali, che regolano la gestione dei rifiuti pericolosi i loro movimenti attraverso le frontiere e la loro eliminazione, in modo particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, Considerando che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all'accumulazione di inquinanti organici persistenti sono: l'uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l'uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune sostanze durante le operazioni d'incenerimento dei rifiuti, di combustione e di fabbricazione dei metalli nonche' in provenienza da fonti mobili, Consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti nell'atmosfera, Consapevoli della necessita' di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l'inquinamento atmosferico, Notando l'importante contributo del settore privato e del settore non governativo per quanto riguarda la conoscenza degli effetti legati agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi dispiegati per aiutare a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti, Consapevoli che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non possono essere un modo di esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, ne' un modo trasversale per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali, In considerazione dei dati scientifici e disponibili sulle emissioni, i fenomeni atmosferici e gli effetti sulla salute e l'ambiente degli inquinanti organici persistenti, nonche' i costi delle misure anti-inquinamento e riconoscendo il bisogno di perseguire la cooperazione scientifica e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi, In considerazione delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, gia' adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'organo esecutivo della Convenzione, istituito in attuazione del paragrafo uno dell'articolo 10 della Convenzione; 4. Per "Commissione", s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 5. Per "Parti" salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s'intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" s'intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 7. Per "inquinanti organici persistenti" (POP) s'intendono le sostanze organiche che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono persistenti; ii) sono suscettibili di bio-accumulazione; iv) possono con facilita' essere trasportate nell'atmosfera al di la' delle frontiere per lunghe distanze e depositarsi lontano dal luogo di emissione; v) rischiano di avere rilevanti effetti nocivi per la salute e l'ambiente sia in prossimita' che a grande distanza dalla fonte; 8. Per "materia" s'intende una specie chimica unica, o piu' specie chimiche costituenti un gruppo particolare, per il fatto a) che hanno proprieta' analoghe o che sono emesse congiuntamente nell'ambiente; oppure b) che formano una miscela generalmente commercializzata in quanto articolo unico; 9. Per "emissione" s'intende lo scarico nell'atmosfera di una materia in provenienza da una fonte precisa o diffusa; 10. Per "fonte fissa" s'intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura che emette o puo' emettere direttamente o indirettamente nell'atmosfera un inquinante organico persistente; 11. Per "categoria di grandi fonti fisse" s'intende ogni categoria di fonti fisse di cui all'annesso VIII; 12. Per "fonte fissa nuova", s'intende ogni fonte fissa che s'inizia a costruire o che s'intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d'entrata in vigore: i) del presente Protocollo, oppure ii) di un emendamento dell'annesso III o VII, se la fonte fissa rientra nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo in forza unicamente di detto emendamento. Spetta alle autorita' nazionali competenti determinare se una modifica e' sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l'ambiente.
Protocollo- art. 2
Articolo 2 OGGETTO Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro gli scarichi, le emissioni e le fughe di inquinanti organici persistenti e di porvi fine.
Protocollo- art. 3
Articolo 3 OBBLIGHI FONDAMENTALI 1. Salvo deroga espressa ai sensi dell'articolo 4, ciascuna Parte prende misure efficaci per: a) porre fine alla produzione ed all'utilizzazione delle materie enumerate all'annesso I, in conformita' al regime di applicazione che vi e' specificato; b) i) Fare in modo che quando le materie enumerate all'annesso I sono distrutte o eliminate, tale distruzione o eliminazione sia effettuata in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali rilevanti che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, e, in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; ii) Fare in modo che l'eliminazione delle materie enumerate all'annesso I sia effettuata sul territorio nazionale in base a considerazioni ecologiche pertinenti; iii) Fare in modo che il trasporto transfrontaliero delle sostanze enumerate all'annesso I si svolga in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali applicabili che disciplinano il movimento attraverso le frontiere dei rifiuti pericolosi, ed in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; c) Riservare le materie enumerate all'annesso II esclusivamente agli usi descritti, in conformita' al regime di applicazione specificato nel presente annesso. 2. Le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 di cui sopra entrano in vigore per ciascuna materia alla data in cui e' posto fine alla sua produzione, o alla data in cui la sua utilizzazione cessa, se quest'ultima data e' successiva. 3. Nel caso di sostanze enumerate all'annesso I, II o III, ciascuna Parte dovrebbe elaborare strategie appropriate per determinare gli articoli ancora utilizzati ed i rifiuti che contengono queste sostanze, e prendere misure appropriate affinche' questi rifiuti e tali articoli, quando diverranno rifiuti siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale. 4. Ai fini dei paragrafi 1 a 3 di cui sopra, l'interpretazione dei termini "rifiuti" ed "eliminazione" e dell'espressione "in modo ecologicamente razionale" deve essere compatibile con quella fornita nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione. 5. Ciascuna Parte: a) Ciascuna Parte riduce le proprie emissioni annue totali di ciascuna delle sostanze enumerate all'annesso III rispetto al livello di emissioni nell'anno di riferimento stabilito in conformita' al presente annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione; b) Non oltre i termini specificati all'annesso IV, applica: i) Le migliori tecnologie disponibili in considerazione dell'annesso V, per ciascuna fonte fissa nuova che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V; ii) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati all'annesso IV riguardo ad ogni fonte fissa che entra a far parte di una categoria menzionata nel presente annesso, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni che danno luogo complessivamente a livelli d'emissione equivalenti; iii) Le migliori tecnologie disponibili, in considerazione dell'annesso V, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V, nella misura in cui cio' e' tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell'insieme decurtazioni equivalenti delle emissioni; iv) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso IV riguardo a ciascuna fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria citata nel presente annesso, nella misura in cui cio' e' tecnicamente ed economicamente possibile, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono, nell'insieme, equivalenti decurtazioni delle emissioni; v) Misure efficaci per lottare contro le emissioni provenienti da fonti mobili in considerazione dell'annesso VII. 6. Nel caso di impianti di combustione domestici, gli obblighi enunciati ai sotto-capoversi i) ed iii) del capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra concernono tutte le fonti fisse di detta categoria considerate globalmente. 7. Ogni Parte che dopo aver applicato il capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del capoverso a) dello stesso paragrafo per una materia specificata all'annesso III, e' esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del capoverso a) del paragrafo 5 di cui sopra per tale materia. 8. Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di materie enumerate all'annesso III, e riunisce le informazioni disponibili relative alla produzione ed alla vendita delle materie enumerate agli annessi I e II. A tal fine, le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP utilizzano, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificate dall'Organo esecutivo dell'EMEP, mentre le Parti situate di la' da questa zona s'ispirano ai metodi elaborati nell'ambito del programma di lavoro dell'Organo esecutivo. Ciascuna Parte comunica tali informazioni in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 di seguito.
Protocollo- art. 4
Articolo 4 DEROGHE 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 3 non si applica nel caso di quantitativi di materia ad uso di ricerche di laboratorio o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento. 2. Una Parte puo' concedere una deroga ai capoversi a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 3 per una determinata materia; la deroga tuttavia non deve essere concessa o utilizzata in maniera opposta agli obiettivi del presente Protocollo ma unicamente ai fini ed alle condizioni di seguito enunciate: a) Se si tratta di ricerche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 precedente, con le seguenti condizioni: i) Che nessun quantitativo apprezzabile di materia possa nuocere all'ambiente nel momento dell'utilizzazione prevista e della successiva eliminazione; ii) Che gli obiettivi ed i parametri di queste ricerche siano valutati ed approvati dalla Parte interessata; iii) Che in caso di scarico di un quantitativo apprezzabile di materia nell'ambiente, si ponga immediatamente fine alla deroga, che siano prese, se del caso, misure per attenuare gli effetti dello scarico e che siano riesaminate le misure di confinamento prima di riprendere le ricerche; b) Ai fini della gestione di una situazione d'emergenza lesiva per la sanita' pubblica, a condizione: i) Che la Parte interessata non disponga di nessun altro mezzo appropriato per far fronte alla situazione; ii) Che le misure adottate siano proporzionali all'ampiezza ed alla gravita' della situazione d'emergenza; iii)Che siano prese tutte le precauzioni richieste per proteggere la salute e l'ambiente, accertando che la materia non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dalla situazione di emergenza; iv) Che la deroga sia concessa per una durata non superiore a quella della situazione di emergenza; v) Che, una volta cessata la situazione di emergenza, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3; c) Ai fini di un'applicazione di minore rilevanza, ritenuta essenziale dalla parte interessata, a condizione: i) Che la deroga sia concessa per una durata massima di cinque anni; ii) Che non sia gia' stata concessa dalla Parte interessata ai sensi del presente articolo; iii)Che non vi siano mezzi di sostituzione soddisfacenti per l'uso previsto; iv)Che la Parte interessata abbia preventivamente valutato le emissioni di materia avvenute dopo la deroga, nonche' il loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia proveniente dal territorio delle Parti; v) Che siano prese le precauzioni richieste affinche' le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo; vi)Che al termine del periodo di applicazione della deroga, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3. 3. Non piu' tardi di novanta giorni dopo che una deroga e' stata concessa a titolo del paragrafo 2 di cui sopra, ciascuna Parte fornisce come minimo le seguenti informazioni al segretariato: a) Denominazione chimica della materia oggetto della deroga; b) Oggetto della deroga concessa; c) Condizioni cui e' subordinata la deroga; d) Durata della deroga; e) Persone o organizzazione che beneficiano della deroga; e f) Trattandosi di una deroga concessa a titolo dei capoversi a) e c) del paragrafo 2 di cui sopra, una stima delle emissioni di materia successive alla deroga, ed una valutazione del loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia in provenienza dal territorio delle parti. 4. Il segretariato comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute a titolo del paragrafo 3 di cui sopra.
Protocollo- art. 5
Articolo 5 SCAMBIO D'INFORMAZIONI E DI TECNOLOGIA Le Parti, in conformita' alle loro leggi, regolamentazioni e prassi creano condizioni propizie per lo scambio d'informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti ed a consentire l'elaborazione di misure di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare: a) I contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione, materiale o mezzi finanziari; b) Lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sulla messa a punto e l'uso di mezzi di sostituzione, nonche' sulla valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, come pure lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sui costi economici e sociali di tali sostituzioni; c) la compilazione di liste delle loro autorita' designate che svolgono attivita' analoghe nell'ambito d'altre istanze internazionali e l'aggiornamento periodico di tali liste; d) lo scambio d'informazioni su attivita' svolte nel quadro di altre istanze internazionali.
Protocollo- art. 6
Articolo 6 SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO Le Parti, in conformita' alle loro leggi, regolamentazioni e prassi prendono cura di promuovere la diffusione d'informazioni presso il pubblico in generale, compresi i privati che utilizzano direttamente inquinanti organici persistenti, in particolare: a) Informazioni, comunicate fra l'altro per mezzo dell'etichettatura, sulla valutazione dei rischi ed i pericoli; b) Informazioni sulla riduzione dei rischi; c) Informazioni volte ad incoraggiare l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti, oppure una loro ridotta utilizzazione, concernenti anche, se del caso, la lotta integrata contro gli insetti nocivi, la gestione integrata delle coltivazioni, e gli impatti economici e sociali di tale eliminazione o riduzione; d) Informazioni sui mezzi di sostituzione permettenti di rinunciare all'uso di inquinanti organici persistenti, nonche' una valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, ed informazioni sui loro impatti economici e sociali.
Protocollo- art. 7
Articolo 7 STRATEGIE, POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE e INFORMAZIONI 1. Ciascuna Parte, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, elabora strategie, politiche e programmi per adempiere gli obblighi da essa stipulati in forza del presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte: a) Incoraggia il ricorso a tecnologie di gestione ecologicamente razionali ed economicamente applicabili ivi comprese prassi ecologicamente ottimali, per tutti gli aspetti dell'utilizzazione, della produzione, dello scarico, della trasformazione, della distribuzione, della manipolazione, del trasporto e di un nuovo trattamento delle materie disciplinate dal presente Protocollo e degli articoli manufatti, miscele o soluzioni contenenti tali materie; d) Incoraggia l'applicazione di altri programmi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti ivi compresi i programmi volontari e l'uso di strumenti economici; e) Prevede l'adozione di politiche e di misure supplementari adattate alla sua particolare situazione, comprese, se del caso, iniziative non regolamentari; f) Fa tutti gli sforzi economicamente possibili per ridurre i livelli delle sostanze oggetto del presente Protocollo, e che sono contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti, non appena la rilevanza della fonte e' stata stabilita; g) Tiene conto nell'ambito dei suoi programmi di valutazione delle materie, delle caratteristiche specificate al paragrafo 1 della decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo relativo alle informazioni da sottoporre ed alle procedure da seguire per aggiungere materie nell'annesso I, II o II, e in ogni emendamento relativo. 3. Le Parti possono prendere misure piu' rigorose di quelle previste dal presente Protocollo.
Protocollo- art. 8
Articolo 8 RICERCA-SVILUPPO E MONITORAGGIO Le Parti incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente: a) le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure i loro modelli, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l'elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti; b) i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi; c) i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti; d) le migliori tecnologie e prassi disponibili, ivi compreso nell'agricoltura, e le tecnologie e metodologie anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti, o in fase di sviluppo; e) i metodi che consentono di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta; f) un approccio fondato sugli effetti, sulla base di informazioni appropriate ivi comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad e) di cui sopra, circa i livelli di inquinanti nell'ambiente, le loro vie di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l'ambiente, cosi' come sono stati misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell'elaborazione di future strategie di lotta ottimizzate che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici; g) i metodi che consentono di valutare preventivamente le emissioni nazionali e di prevedere le future emissioni dei vari inquinanti organici persistenti e di determinare come tali stime e previsioni possano essere utilizzate per definire i futuri obblighi; h) I livelli delle materie di cui nel presente Protocollo, contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti e la rilevanza di tali livelli per il trasporto a lunga distanza come pure le tecnologie che consentono di ridurre i livelli di questi contaminanti ed inoltre i livelli degli inquinanti organici persistenti prodotti durante il ciclo di vita del legno trattato al pentaclorofenolo. Va data priorita' alle ricerche relative alle materie giudicate piu' adatte per essere proposte ai fini dell'inclusione, in conformita' alle procedure specificate al paragrafo 6 dell'articolo 14.
Protocollo- art. 9
Articolo 9 INFORMAZIONI DA COMUNICARE 1. Fatte salve le proprie leggi volte a preservare il carattere confidenziale dell'informazione commerciale: a) Ciascuna Parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli regolari fissati dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, le misure che ha preso per applicare il presente Protocollo; b) Ogni Parte ubicata nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, comunica all'EMEP per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, ad intervalli regolari fissati dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo, i livelli d'emissione degli inquinanti organici persistenti utilizzando a tal fine, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'Organo direttivo dell'EMEP. Le Parti ubicate fuori della zona geografica delle attivita' dell'EMEP mettono a disposizione dell'Organo Esecutivo informazioni analoghe su richiesta. Inoltre ciascuna Parte fornisce informazioni sui livelli d'emissioni delle materie enumerate all'annesso III per l'anno di riferimento specificato in detto annesso. 2. Le informazioni da comunicare ai sensi del capoverso a) del paragrafo 1 di cui sopra, saranno conformi ad una decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle comunicazioni, che le Parti adotteranno in una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, a seconda di come convenga, per determinare qualsiasi elemento da aggiungervi relativo alla presentazione o al tenore delle informazioni da comunicare. 3. Prima di ogni sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornira' tempestivamente informazioni sul trasporto a lunga distanza ed i depositi di inquinanti organici persistenti.
Protocollo- art. 10
Articolo 10 VERIFICHE DELLE PARTI ALLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO 1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo le Parti, in applicazione delle norme del capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e dagli organi sussidiari, nonche' i rapporti del Comitato d'applicazione di cui all'articolo 11 del presente Protocollo. 2. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti verificano regolarmente l'avanzamento compiuto nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo. 3. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano in che misura gli obblighi enunciati nel presente Protocollo sono sufficienti ed hanno l'efficienza richiesta. Per tali verifiche si terra' conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti dei depositi di inquinanti organici persistenti, delle valutazioni dei progressi tecnologici, dell'evoluzione della situazione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni sono rispettati. Le modalita', il metodo ed il calendario di queste verifiche sono stabiliti dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo. La prima verifica di questo tipo deve essere completata non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo- art. 11
Articolo 11 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI Il rispetto di ogni Parte degli obblighi da essa contratti in forza del presente Protocollo sara' oggetto di una verifica periodica. Il Comitato d'applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata dall'Organo esecutivo nella sua quindicesima sessione, effettua queste verifiche e fa rapporto alle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, in conformita' alle norme dell'annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.
Protocollo- art. 12
Articolo 12 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. In caso di controversia fra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, le Parti interessate faranno ogni sforzo per risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l'Organo esecutivo in merito alla controversia. 2. Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' dichiarare in uno strumento scritto presentato al Depositario che per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, essa riconosce, in quanto obbligatorio ipso facto e senza accordo speciale, uno dei due mezzi in appresso, oppure entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo: a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia; b) l'arbitrato, in conformita' alle procedure che le Parti adotteranno non appena possibile in una sessione dell'Organo esecutivo, in un annesso dedicato all'arbitrato. Una Parte che e' organizzazione d'integrazione economica regionale puo' formulare una dichiarazione in tal senso per quanto concerne l'arbitrato, in conformita' alle procedure di cui al capoverso b) di cui sopra. 3. La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformita' ai propri termini, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione e' stata presentata al Depositario. 4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di una dichiarazione, oppure lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo. 5. Salvo nel caso in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, le Parti interessate non hanno potuto risolvere la controversia con i mezzi previsti nel paragrafo 1 di cui sopra, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, e' sottoposta a conciliazione. 6. Ai fini del paragrafo 5, e' istituita una commissione di conciliazione. Essa e' formata da membri designati in pari numero da ciascuna Parte interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa comune, dall'insieme di queste Parti e da un presidente scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
Protocollo- art. 13
Articolo 13 ANNESSI Gli annessi del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli annessi V e VI hanno valore di raccomandazione.
Protocollo- art. 14
Articolo 14 EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. Le Parti riunite in seno all'Organo Esecutivo esaminano le proposte di emendamenti nella successiva sessione, purche' il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno 90 giorni. 3. Gli emendamenti al presente Protocollo ed agli annessi I a IV, VI e VII sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti agli annessi V e VII, sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne ha informato tutte le Parti, ogni emendamento all'uno o all'altro di tali annessi entra in vigore per le Parti che non hanno presentato notifiche al Depositario in conformita' con le norme del paragrafo 5 di seguito, a condizione che almeno sedici Parti non abbiano sottoposto tale notifica. 5. Ogni Parte che non e' in grado di approvare un emendamento agli annessi V o VII, ne notifica il Depositario per iscritto entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'adozione dell'emendamento e' stata comunicata. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti di aver ricevuto questa notifica. Una Parte puo', in qualsiasi momento, sostituire con un'accettazione la sua precedente notifica; dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario, l'emendamento a questo annesso avra' effetto nei confronti della Parte. 6. Se la proposta e' volta a modificare l'annesso I, II o III nel senso di aggiungere una materia al presente Protocollo: a) l'autore della proposta fornisce all'Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e b) le Parti valutano la proposta in conformita' alle procedure definite nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo. 7. Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo e' adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.
Protocollo- art. 15
Articolo 15 FIRMA 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri della Commissione, nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in forza del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione aventi competenza a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo a condizione che gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti alla Convenzione, ad Aarhus (Danimarca), il 24 e 25 giugno 1998 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998. 2. Nelle materie di loro competenza, queste organizzazioni d'integrazioni economica regionale esercitano a proprio titolo i diritti, ed adempiono in proprio alle responsabilita' conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti.
Protocollo- art. 16
Articolo 16 RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari. 2. II presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano ai requisiti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 15, a decorrere dal 21 dicembre 1998.
Protocollo- art. 17
Articolo 17 DEPOSITARIO Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.
Protocollo- art. 18
Articolo 18 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario. 2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da tale Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
Protocollo- art. 19
Articolo 19 DENUNCIA In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo e' entrato in vigore per una Parte, la stessa puo' denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.
Protocollo- art. 20
Articolo 20 TESTI AUTENTICI L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono ugualmente autentici sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Aarhus (Danimarca), il 24 giugno 1998.
Protocollo - Annesso I
Annesso I MATERIE DA ELIMINARE Salvo diversa indicazione nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle materie di seguito enumerate: a) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione; oppure iii) quando sono utilizzate localmente come prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o piu' materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
```
```
Materia | Regime di applicazione
|Porre fine alla |Condizioni
```
```
Aldrine CAS: 309-00-2 | Produzione |Nessuna
| utilizzazione |Nessuna
Clordane CAS: 57-74-9 | produzione |Nessuna
| utilizzazione |Nessuna
Clordecone CAS: | |
143-50-0 | produzione |Nessuna
```
```
| utilizzazione |Nessuna
| |1. Porre fine alla
| |produzione di DDT nel
| |termine di un anno dopo
| |che un consenso
| |generale si sia creato
DDT CAS: 50-29-3 | Produzione |fra le Parti, per
| |riconoscere che
| |esistono mezzi di
| |sostituzione
| |soddisfacenti per
| |assicurare la
| |protezione della salute
| |pubblica contro
| |malattie come la
| |malaria e
| |l'encefalite.2. Al fine
| |di porre fine alla
| |produzione di DDT il
| |piu' presto possibile,
| |le Parti determinano,
| |non oltre un anno dopo
| |la data di entrata in
| |vigore del presente
| |protocollo e
| |periodicamente in
| |seguito, come
| |necessario, ed in
| |consultazione con
| |l'Organizzazione
| |mondiale della Sanita',
| |l'Organizzazione delle
| |Nazioni Unite per
| |l'alimentazione e
| |l'agricoltura ed il
| |Programma delle Nazioni
| |Unite per l'ambiente se
| |esistono mezzi di
| |sostituzione e se e'
| |possibile applicarli, e
| |se del caso favoriscono
| |la conunercializzazione
| |dei prodotti di
| |sostituzione piu'
| |sicuri ed
| |economicamente
| |fattibili.
| |Nessuna, salvo quelle
| |specificate all'annesso
| Utilizzazione |II.
Dieldrine CAS: 60-57-I| produzione |Nessuna
| Utilizzazione |Nessuna
Endrine CAS: 72-20-8 | produzione |Nessuna
| utilizzazione |Nessuna
Heptaclore CAS: 644-8 | produzione |Nessuna
| |Nessuna, salvo ai fini'
| |dell'utilizzazione da
| |parte di personale
| |abilitato per la lotta
| |contro le formiche
| |Solenopsis in bombole
| |di derivazione
| |industriale. Tale
| Utilizzazione |utilizzazione sara'
| |oggetto di una
| |rivalutazione nel
| |quadro del presente
| |Protocollo non oltre
| |due anni dopo la data
| |di entrata in vig~e di
| |questo strumento
Esabromobifenile CAS: | |
6355-01-8 | produzione |Nessuna
| utilizzazione |Nessuna
| |Nessuna, salvo per la
| |produzione ai fini' di
| |un uso limitato
| |specificato in una
| |dichiarazione
| |depositata da un paese
| |in transizione a
| |livello economico
Esaclorobenzene | |all'atto della firma o
CAS:118-74-1 | produzione |dell'adesione.
| |Nessuna, salvo per un
| |uso limitato
| |specificato in una
| |dichiarazione
| |depositata da un paese
| |in transizione a
| |livello economico
| |all'atto della firma o
| Utilizzazione |dell'adesione
Mirex CAS: 385-85-5 | Produzione |Nessuna
| utilizzazione |Nessuna
PCBª | |Nessuna, salvo per i
| |paesi in transizione a
| |livello economico che
| |debbono porre fine alla
| |produzione il prima
| |possibile e non oltre
| |il 31 dicembre 2005, e
| |che avranno fatto
| |sapere il loro intento
| |di agire in questo
| |senso in una
| |dichiarazione
| |depositata con il loro
| |strumento di ratifica
| |di accettazione, di
| |approvazione o di
| produzione |adesione.
| |Nessuna, salvo quelle
| |specificate all'annesso
| utilizzazione |II
Toxaphene CAS: | |
001-35-2 | produzione |Nessuna
| Utilizzazione |Nessuna
ª Le Parti convengono di rivalutare nel quadro del Protocollo prima del 31 dicembre 2004 la produzione e l'uso di policloroterfenili e di "ugilec" ª Le Parti convengono di rivalutare nel quadro del Protocollo prima del 31 dicembre 2004 la produzione el'uso di policloroterfenili e di "ugilec" -------------------------------------- ª Le Parti convengono di rivalutare nel quadro del Protocollo prima del 31 dicembre 2004 la produzione e l'uso di policloroterfenili e di "ugilec"
Protocollo - Annesso II
Annesso II MATERIE IL CUI USO DEVE ESSERE LIMITATO Salvo diversa indicazione nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle materie di seguito enumerate: a) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati utilizzati alla data di applicazione; oppure iii) quando sono utilizzate localmente I prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o piu' materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
Materia | Regime di applicazione
|Riservata ai seguenti usi| Condizioni
DDT CAS 50-29-3 |1. Per la protezione |1. Utilizzazione
|della salute pubblica |autorizzata unicamente
|contro malattie come |nell'ambito di una
|la malaria e |strategia di lotta
|l'encefalite. |integrata contro gli
| |insetti nocivi ed
| |unicamente per la
| |quantita' necessaria e
| |per un periodo di 12
| |mesi a decorrere dalla
| |data in cui si pone
| |fine alla produzione in
| |conformita' all'annesso
| |I.
| |2. Questa utilizzazione
|2. In quanto |saraa' rivalutata non
|quanto prodotto |oltre due anni dopo la
|chimico intermedio per |data di entrata in
|la produzione di |vigore del presente
|Dicofol. |Protocollo.
HCH CAS 608-73-1 |L'HCH tecnico (cioe' |
|l'HCH composto da una |
|miscela d'isomeri) |
|puo' essere utilizzato |
|solo come prodotto |
|intermedio |
|nell'industria |
|chimica. |
|I prodotti in |Tutti gli usi
|cui l'isomero gamma |regolamentati del lindano
|dell'HCH costituisce |saranno oggetto di una
|almeno il 99% (vale a |rivalutazione nell'ambito
|dire blindano CAS |del Protocollo rivalutata
|58-89-9) possono |non oltre due anni dopo
|essere utilizzati per |la data di entrata in
|i soli seguenti fini: |vigore di detto
|1. Trattamento delle |strumento.
|sementi. |
|2. Applicazione sul suolo|
|immediatamente seguita |
|da incorporazione |
|nello strato arabile. |
|3. Trattamento |
|curativo da |
|professionisti e |
|trattamento |
|industriale del |
|legname e dei tronchi. |
|4. Insetticida topico |
|utilizzato a fui di |
|sanita' pubblica e |
|veterinari. |
|5. Applicazioni su |
|piantine con mezzi |
|diversi dallo |
|spargimento aereo, |
|utilizzazione su scala |
|ridotta per i manti |
|erbosi e per il |
|materiale di |
|riproduzione in |
|semenzaio come pure |
|per le piante |
|ornamentali sia |
|all'interno che |
|all'esterno. |
PCB |PCB utilizzati alla data |Le Parti faranno ogni
|di entrata in vigore o |sforzo allo scopo di
|prodotti fino al 31 |pervenire. a) A porre
|dicembre 2005 in |fine all'utilizzazione
|conformita' alle |dei PCB individuabili
|disposizioni |negli apparecchi
|dell'annesso I |(trasformatori,
| |condensatori o
| |recipienti analoghi che
| |racchiudono stock di
| |liquidi residuali)
| |contenenti un volume
| |superiore a 5 dm3 di
| |liquido il cui tenore
| |in PCB e' pari o
| |superiore a 0,05% il
| |piu' presto possibile e
| |non oltre il 31
| |dicembre 2010 o il 31
| |dicembre2015 peri paesi
| |in transizione a
| |livello economico. b)A
| |distruggere o
| |decontaminare in modo
| |ecologicamente
| |razionale tutti i PCB
| |liquidi di cui al
| |capoverso a) e gli
| |altri PCB liquidi non
| |contenuti in
| |apparecchi, il cui
| |tenore e' superiore a
| |0,005% il piu' presto
| |possibile e non oltre
| |il 31 dicembre 2015 oil
| |31 dicembre 2020 per i
| |paesi in transizione a
| |livello economico; e c)
| |A decontaminare o
| |eliminare gli
| |apparecchi di cui al
| |capoverso a) in modo
| |ecologicamente
| |razionale.
Protocollo - Annesso III
Annesso III MATERIE DI CUI AL CAPOVERSO a) DEL PARAGRAFO 5 DELL'ARTICOLO 3 E ANNO DI RIFERIMENTO PER L'OBBLIGO
Materia Anno di riferimento
HAP a/ 1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Diossine/furanni b/ 1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Esaclorobenzene) 1990,0 ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
a/ Idrocarburi aromatici policlici(HAP): ai fini degli inventari delle emissioni, si utilizzeranno i seguenti quattro prodotti indicatori: benzo(a) pirene, benzo(b)fluorantene e indeno(1 ,2,3-cd) pirene. b/ Diossine e furanni (PCDDIPCDF): i policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) ed i policlorodibenzo-p-furanni (PCDF) sono composti aromatici triciclici composti da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per i PCDD, e da un atomo di ossigeno per i PCDF, i cui atomi di ossigeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.
Protocollo - Annesso IV
ANNESSO IV VALORI LIMITE PER I PCDD/PCDF PROVENIENTI DA GRANDI FONTI FISSE I. INTRODUZIONE 1. Una definizione delle diossine e dei furanni (PCDD/PCDF) e' fornita all'annesso III del presente Protocollo. 2. I valori espressi in ng/m3 o mg/m3 di riferiscono alle condizioni normali (273,15 K, 101,3 kPa e gas secchi). 3. I valori limite corrispondono al funzionamento in servizio normale, cio' include le operazioni di avviamento e di arresto, salvo se particolari valori limite sono stati definiti per queste situazioni. 4. Il prelievo e l'analisi di campioni di tutti gli inquinanti devono essere effettuati secondo le norme fissate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), o in conformita' ai metodi di riferimento corrispondenti del Canada o degli Stati Uniti. Nell'attesa che siano messe a punto le norme CEN o ISO, occorre applicare le norme nazionali. 5. Ai fini della verifica, l'interpretazione dei risultati delle misure rispetto al valore limite deve tenere conto anche dell'imprecisione del metodo di misurazione. Si considera che un valore limite e' rispettato se il risultato della misurazione, dopo aver rettificato l'imprecisione del metodo applicato, non supera questo valore. 6. Le emissioni dei vari congeneri di PCDD/PCDF sono indicate in equivalente di tossicita' (ET) mediante paragone con la tetracloro-2,3,7,8 dibenzoparadiossina (2,3,7,8-TCDD), secondo il sistema proposto dal Comitato della NATO sulle sfide della societa' moderna (CDSM) nel 1988. II. VALORI LIMITE PER LE GRANDI FONTI FISSE 7. I seguenti valori limite che corrispondono ad una concentrazione di 02 dell'11% nei gas di combustione si applicano ai seguenti impianti di incenerimento: Rifiuti urbani solidi (incenerimento di oltre 3 t/h) 0,1 ng ET/m3 Rifiuti d'ospedale solidi (incenerimento di oltre 1 t/h) 0,5 ng ET/m3 Rifiuti pericolosi (incenerimento di oltre 1 t/h) 0,2 ng ET/m3
Protocollo - Annesso V
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Normattiva
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