LEGGE 6 marzo 2006, n. 125

Type Legge
Publication 2006-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica).

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.

Art. 2

(Ordine di esecuzione).

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3

(Copertura finanziaria).

2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocol

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo- art. 1

(Traduzione non ufficiale) PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI Le Parti, Determinate ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, Riconoscendo che le emissioni di numerosi inquinanti organici persistenti sono trasportati di la' dalle frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America del Nord e nell'Artico, lontano dal loro luogo d'origine e che l'atmosfera e' il principale mezzo di trasporto, Consapevoli che gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l'ambiente, Preoccupati per via del fatto che gli inquinanti organici persistenti sono suscettibili di una bio-crescita a dismisura ai livelli tropici superiori e possono raggiungere concentrazioni che rischiano di pregiudicare lo stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti, Riconoscendo che gli ecosistemi artici e soprattutto le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e da mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti, Consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti contribuirebbero anche alla protezione dell'ambiente e della salute di la' dalla regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ivi compreso nell'Artico e nelle acque internazionali, Determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione dell'applicazione dell'azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Ribadendo che gli Stati, in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformita' alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale, Notando la necessita' di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti, e ricordando che il programma Agenda 21 considera al capitolo 19 la conclusione di accordi regionali per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale e ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dovrebbe far beneficiare le altre regioni del mondo della sua esperienza, Riconoscendo che esistono legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali, ivi compresi strumenti internazionali, che regolano la gestione dei rifiuti pericolosi i loro movimenti attraverso le frontiere e la loro eliminazione, in modo particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, Considerando che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all'accumulazione di inquinanti organici persistenti sono: l'uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l'uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune sostanze durante le operazioni d'incenerimento dei rifiuti, di combustione e di fabbricazione dei metalli nonche' in provenienza da fonti mobili, Consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti nell'atmosfera, Consapevoli della necessita' di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l'inquinamento atmosferico, Notando l'importante contributo del settore privato e del settore non governativo per quanto riguarda la conoscenza degli effetti legati agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi dispiegati per aiutare a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti, Consapevoli che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non possono essere un modo di esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, ne' un modo trasversale per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali, In considerazione dei dati scientifici e disponibili sulle emissioni, i fenomeni atmosferici e gli effetti sulla salute e l'ambiente degli inquinanti organici persistenti, nonche' i costi delle misure anti-inquinamento e riconoscendo il bisogno di perseguire la cooperazione scientifica e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi, In considerazione delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, gia' adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'organo esecutivo della Convenzione, istituito in attuazione del paragrafo uno dell'articolo 10 della Convenzione; 4. Per "Commissione", s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 5. Per "Parti" salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s'intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" s'intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 7. Per "inquinanti organici persistenti" (POP) s'intendono le sostanze organiche che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono persistenti; ii) sono suscettibili di bio-accumulazione; iv) possono con facilita' essere trasportate nell'atmosfera al di la' delle frontiere per lunghe distanze e depositarsi lontano dal luogo di emissione; v) rischiano di avere rilevanti effetti nocivi per la salute e l'ambiente sia in prossimita' che a grande distanza dalla fonte; 8. Per "materia" s'intende una specie chimica unica, o piu' specie chimiche costituenti un gruppo particolare, per il fatto a) che hanno proprieta' analoghe o che sono emesse congiuntamente nell'ambiente; oppure b) che formano una miscela generalmente commercializzata in quanto articolo unico; 9. Per "emissione" s'intende lo scarico nell'atmosfera di una materia in provenienza da una fonte precisa o diffusa; 10. Per "fonte fissa" s'intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura che emette o puo' emettere direttamente o indirettamente nell'atmosfera un inquinante organico persistente; 11. Per "categoria di grandi fonti fisse" s'intende ogni categoria di fonti fisse di cui all'annesso VIII; 12. Per "fonte fissa nuova", s'intende ogni fonte fissa che s'inizia a costruire o che s'intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d'entrata in vigore: i) del presente Protocollo, oppure ii) di un emendamento dell'annesso III o VII, se la fonte fissa rientra nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo in forza unicamente di detto emendamento. Spetta alle autorita' nazionali competenti determinare se una modifica e' sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l'ambiente.

Protocollo- art. 2

Articolo 2 OGGETTO Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro gli scarichi, le emissioni e le fughe di inquinanti organici persistenti e di porvi fine.

Protocollo- art. 3

Articolo 3 OBBLIGHI FONDAMENTALI 1. Salvo deroga espressa ai sensi dell'articolo 4, ciascuna Parte prende misure efficaci per: a) porre fine alla produzione ed all'utilizzazione delle materie enumerate all'annesso I, in conformita' al regime di applicazione che vi e' specificato; b) i) Fare in modo che quando le materie enumerate all'annesso I sono distrutte o eliminate, tale distruzione o eliminazione sia effettuata in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali rilevanti che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, e, in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; ii) Fare in modo che l'eliminazione delle materie enumerate all'annesso I sia effettuata sul territorio nazionale in base a considerazioni ecologiche pertinenti; iii) Fare in modo che il trasporto transfrontaliero delle sostanze enumerate all'annesso I si svolga in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali applicabili che disciplinano il movimento attraverso le frontiere dei rifiuti pericolosi, ed in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione; c) Riservare le materie enumerate all'annesso II esclusivamente agli usi descritti, in conformita' al regime di applicazione specificato nel presente annesso. 2. Le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 di cui sopra entrano in vigore per ciascuna materia alla data in cui e' posto fine alla sua produzione, o alla data in cui la sua utilizzazione cessa, se quest'ultima data e' successiva. 3. Nel caso di sostanze enumerate all'annesso I, II o III, ciascuna Parte dovrebbe elaborare strategie appropriate per determinare gli articoli ancora utilizzati ed i rifiuti che contengono queste sostanze, e prendere misure appropriate affinche' questi rifiuti e tali articoli, quando diverranno rifiuti siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale. 4. Ai fini dei paragrafi 1 a 3 di cui sopra, l'interpretazione dei termini "rifiuti" ed "eliminazione" e dell'espressione "in modo ecologicamente razionale" deve essere compatibile con quella fornita nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione. 5. Ciascuna Parte: a) Ciascuna Parte riduce le proprie emissioni annue totali di ciascuna delle sostanze enumerate all'annesso III rispetto al livello di emissioni nell'anno di riferimento stabilito in conformita' al presente annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione; b) Non oltre i termini specificati all'annesso IV, applica: i) Le migliori tecnologie disponibili in considerazione dell'annesso V, per ciascuna fonte fissa nuova che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V; ii) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati all'annesso IV riguardo ad ogni fonte fissa che entra a far parte di una categoria menzionata nel presente annesso, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni che danno luogo complessivamente a livelli d'emissione equivalenti; iii) Le migliori tecnologie disponibili, in considerazione dell'annesso V, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V, nella misura in cui cio' e' tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell'insieme decurtazioni equivalenti delle emissioni; iv) Valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso IV riguardo a ciascuna fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria citata nel presente annesso, nella misura in cui cio' e' tecnicamente ed economicamente possibile, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono, nell'insieme, equivalenti decurtazioni delle emissioni; v) Misure efficaci per lottare contro le emissioni provenienti da fonti mobili in considerazione dell'annesso VII. 6. Nel caso di impianti di combustione domestici, gli obblighi enunciati ai sotto-capoversi i) ed iii) del capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra concernono tutte le fonti fisse di detta categoria considerate globalmente. 7. Ogni Parte che dopo aver applicato il capoverso b) del paragrafo 5 di cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del capoverso a) dello stesso paragrafo per una materia specificata all'annesso III, e' esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del capoverso a) del paragrafo 5 di cui sopra per tale materia. 8. Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di materie enumerate all'annesso III, e riunisce le informazioni disponibili relative alla produzione ed alla vendita delle materie enumerate agli annessi I e II. A tal fine, le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP utilizzano, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificate dall'Organo esecutivo dell'EMEP, mentre le Parti situate di la' da questa zona s'ispirano ai metodi elaborati nell'ambito del programma di lavoro dell'Organo esecutivo. Ciascuna Parte comunica tali informazioni in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 di seguito.

Protocollo- art. 4

Articolo 4 DEROGHE 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 3 non si applica nel caso di quantitativi di materia ad uso di ricerche di laboratorio o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento. 2. Una Parte puo' concedere una deroga ai capoversi a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 3 per una determinata materia; la deroga tuttavia non deve essere concessa o utilizzata in maniera opposta agli obiettivi del presente Protocollo ma unicamente ai fini ed alle condizioni di seguito enunciate: a) Se si tratta di ricerche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 precedente, con le seguenti condizioni: i) Che nessun quantitativo apprezzabile di materia possa nuocere all'ambiente nel momento dell'utilizzazione prevista e della successiva eliminazione; ii) Che gli obiettivi ed i parametri di queste ricerche siano valutati ed approvati dalla Parte interessata; iii) Che in caso di scarico di un quantitativo apprezzabile di materia nell'ambiente, si ponga immediatamente fine alla deroga, che siano prese, se del caso, misure per attenuare gli effetti dello scarico e che siano riesaminate le misure di confinamento prima di riprendere le ricerche; b) Ai fini della gestione di una situazione d'emergenza lesiva per la sanita' pubblica, a condizione: i) Che la Parte interessata non disponga di nessun altro mezzo appropriato per far fronte alla situazione; ii) Che le misure adottate siano proporzionali all'ampiezza ed alla gravita' della situazione d'emergenza; iii)Che siano prese tutte le precauzioni richieste per proteggere la salute e l'ambiente, accertando che la materia non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dalla situazione di emergenza; iv) Che la deroga sia concessa per una durata non superiore a quella della situazione di emergenza; v) Che, una volta cessata la situazione di emergenza, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3; c) Ai fini di un'applicazione di minore rilevanza, ritenuta essenziale dalla parte interessata, a condizione: i) Che la deroga sia concessa per una durata massima di cinque anni; ii) Che non sia gia' stata concessa dalla Parte interessata ai sensi del presente articolo; iii)Che non vi siano mezzi di sostituzione soddisfacenti per l'uso previsto; iv)Che la Parte interessata abbia preventivamente valutato le emissioni di materia avvenute dopo la deroga, nonche' il loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia proveniente dal territorio delle Parti; v) Che siano prese le precauzioni richieste affinche' le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo; vi)Che al termine del periodo di applicazione della deroga, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3. 3. Non piu' tardi di novanta giorni dopo che una deroga e' stata concessa a titolo del paragrafo 2 di cui sopra, ciascuna Parte fornisce come minimo le seguenti informazioni al segretariato: a) Denominazione chimica della materia oggetto della deroga; b) Oggetto della deroga concessa; c) Condizioni cui e' subordinata la deroga; d) Durata della deroga; e) Persone o organizzazione che beneficiano della deroga; e f) Trattandosi di una deroga concessa a titolo dei capoversi a) e c) del paragrafo 2 di cui sopra, una stima delle emissioni di materia successive alla deroga, ed una valutazione del loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia in provenienza dal territorio delle parti. 4. Il segretariato comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute a titolo del paragrafo 3 di cui sopra.

Protocollo- art. 5

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