LEGGE 6 marzo 2006, n. 130
Entrata in vigore del provvedimento: 31/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Gli Stati Parte al presente Accordo, Premesso che lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, ha istituito la Corte penale internazionale, che ha il potere di esercitare la propria giurisdizione sulle persone per i reati piu' gravi di interesse internazionale; Premesso che l'articolo 4 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi; Premesso che l'articolo 48 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godra', nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunita' necessarie per conseguire i suoi obiettivi; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Impiego dei termini Ai fini del presente Accordo: (a) "Lo Statuto" indica lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte penale internazionale; (b) "La Corte" indica la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto; (c) "Stati Parte" indica gli Stati Parte al presente Accordo; (d) "Rappresentanti degli Stati Parte" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni; (e) "Assemblea" indica l'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto; (f) "Giudici" indica i giudici della Corte; (g) "La Presidenza" indica l'organo composto dal Presidente e dal Primo e Secondo Vice Presidente della Corte; (h) "Procuratore" indica il Procuratore eletto dall'Assemblea in conformita' con l'articolo 42, paragrafo 4, dello Statuto; (i) "Vice Procuratori" indica i Vice Procuratori eletti dall'Assemblea in conformita' con l'articolo 42, paragrafo 4 dello Statuto; (j) "Cancelliere" indica il Cancelliere eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto; (k) "Vice Cancelliere" indica il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto; (l) "Avvocato" indica l'avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime; (m) "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite; (n) "Rappresentanti delle organizzazioni intergovernative" indica i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto; (o) "Convenzione di Vienna" indica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961; (p) "Regole di procedura e prova" indica le Regole di procedura e prova adottate in conformita' con l'articolo 51 dello Statuto.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Status giuridico e personalita' giuridica della Corte La Corte godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avra' la capacita' di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Disposizioni generali su privilegi e immunita' della Corte Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte godra' dei privilegi e delle immunita' necessarie per conseguire i suoi obiettivi.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Inviolabilita' della sede della Corte La sede della Corte sara' inviolabile.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Bandiera, emblema e contrassegni La Corte sara' autorizzata ad esporre bandiera, emblema e contrassegni nella sua sede e sui veicoli e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Immunita' della Corte, delle sue proprieta', dei suoi fondi e dei suoi beni 1. La Corte, le sue proprieta', i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in cui la Corte abbia esplicitamente rinunciato alla propria immunita'. Resta tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non sara' applicata a nessun provvedimento esecutivo. 2. Le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di interferenza esercitata con provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi. 3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Inviolabilita' di archivi e documenti Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonche' i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa tenuti, o di sua proprieta', ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. La sospensione o l'assenza di tale inviolabilita' non pregiudicheranno le misure protettive che la Corte puo' ordinare, in conformita' con lo Statuto e le Regole di procedura e prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni 1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprieta', le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l'altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonche' le imposte dirette applicate da autorita' locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiedera' l'esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilita' pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantita' dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati. 2. La Corte sara' esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni. 3. I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni concordate con le autorita' competenti dello Stato Parte in questione.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Rimborso di dazi e/o imposte 1. Di norma, la Corte non chiedera' l'esenzione da dazi e/o imposte comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle imposte versate per servizi resi. Cio' nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettuera' acquisti ingenti di proprieta' e beni o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi e/o imposte identificabili, gli Stati Parte stipuleranno adeguate intese amministrative per l'esenzione da tali tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata. 2. I beni acquistati in esenzione o con rimborso non saranno venduti o altrimenti liquidati, se non in conformita' con le condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilita' erogati alla Corte.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Fondi e liberta' da restrizioni valutarie 1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attivita' la Corte: a) potra' detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta; b) sara' libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprieta' in qualsiasi altra valuta; c) potra' ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari; d) godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie. 2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terra' in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Facilitazioni in materia di comunicazioni 1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorita', tariffe e imposte applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza. 2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sara' applicata alcuna censura. 3. La Corte potra' usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, ed avra' diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili. 4. La Corte avra' diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valige sigillate, che godranno degli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche. 5. La Corte avra' diritto di gestire impianti radio ed altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformita' con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede Nel caso in cui la Corte, in conformita' con l'articolo 3, paragrafo 3 dello Statuto, ritenga auspicabile riunirsi in una localita' diversa dalla sua sede de L'Aia, Paesi Bassi, la Corte puo' concludere con lo Stato interessato un'intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l'esercizio delle sue funzioni.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative 1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualita' di osservatori, in conformita' con l'Articolo 112, paragrafo 1, dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' da arresto o detenzione personale; b) immunita' da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunita' continuera' ad essere accordata anche se le persone interessate possano aver cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti; c) inviolabilita' di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma; d) diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispondenza tramite corriere o in valige sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in formato elettronico; e) esenzione da restrizioni in materia di immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni; f) degli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie accordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g) delle stesse immunita' ed facilitazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna; h) della stessa protezione e delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna; i) di altri privilegi, immunita' e facilitazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, ma non del diritto di chiedere l'esenzione dai dazi doganali sui beni importati (che non fanno parte del bagaglio personale), ovvero da accise o imposte sulle vendite. 2. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1, che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorita' dello Stato Parte di cui egli e' cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli e' o e' stato un rappresentante.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 13.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere 1. I giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, durante i periodi di lavoro per la Corte o quelli relativi ai lavori della Corte, godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' accordate ai capi delle rappresentanze diplomatiche e, alla scadenza dell'incarico, continueranno ad essere immuni da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale. 2. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare saranno concesse tutte le facilitazioni per lasciare il paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal paese dove la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all'esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, godranno di tutti i privilegi, le immunita' e le facilitazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna. 3. Ad un giudice, al Procuratore, ai vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordati privilegi, immunita' e facilitazioni diplomatiche durante il periodo di residenza. 4. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordate le stesse facilitazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicheranno ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del mandato, se continueranno ad esercitare le loro funzioni in conformita' con l'articolo 36, paragrafo 10, dello Statuto. 6. Gli stipendi, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte saranno esenti da tassazione. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro finzioni non saranno considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti. 7. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dall'imposta sui redditi le pensioni o le annualita' corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.
Accordo - art. 16
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