LEGGE 20 marzo 2006, n. 121

Type Legge
Publication 2006-03-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza: Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N. 75 All'articolo 1: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" e' sostituita dalla seguente: "sul". 1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso""; la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati)". All'articolo 2: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" e' sostituita dalla seguente: "sul""; la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)". Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: "ART. 3-bis. - (Somme da conservare in conto residui). - 1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo. ART. 3-ter. - (Copertura di oneri in conto capitale). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: "Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie".

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