LEGGE 6 marzo 2006, n. 137

Type Legge
Publication 2006-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LE REPUBBLICHE DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI COSTA RICA, LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR, LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA, LA REPUBBLICA D'HONDURAS, LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, LA REPUBBLICA DEL PANAMA, dall'altra, TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano; TENENDO CONTO degli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi dieci anni, che hanno permesso la promozione di obiettivi e interessi comuni, in una prospettiva di progresso verso una nuova fase delle relazioni, nel senso di una maggiore profondita', modernita' e durata delle stesse, allo scopo di rispondere meglio alle attuali sfide interne e agli eventi internazionali; RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; RICHIAMANDO il rispetto dei principi dello stato di diritto e del buon governo; TENENDO CONTO del principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza della prevenzione dell'uso delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell'importanza di affrontare i problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento e del traffico illeciti delle droghe e dei loro precursori; SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi della riduzione della poverta', dello sviluppo equo e sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilita' rispetto alle calamita' naturali, della conservazione e della protezione dell'ambiente e della biodiversita' e della progressiva integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica intrapresi dalle Parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002; SOTTOLINEANDO la necessita' di potenziare il programma di cooperazione disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunita' economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993"; RICONOSCENDO i progressi registrati nel processo di integrazione economica in America centrale, come testimoniano l'impegno per l'istituzione rapida di un'unione doganale centroamericana, l'entrata in vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e la firma del trattato centroamericano sugli investimenti e il commercio dei servizi, nonche' la necessita' di approfondire i processi di integrazione regionale, di liberalizzazione dei commerci regionali e di riforme economiche all'interno della regione centroamericana; CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni adottate a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di attuazione; COSCIENTI della necessita' di creare una cooperazione in materia di immigrazione; RICONOSCENDO che nessuna disposizione del presente accordo fara' alcun riferimento alla posizione delle Parti rispetto ai negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' sara' interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; SOTTOLINEANDO la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali per quanto concerne le questioni di interesse reciproco; TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2002, LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: ARTICOLO 1 Principi 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi e ambito di applicazione 1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare le loro relazioni sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione. 2. Le Parti ribadiscono altresi' la decisione di potenziare la cooperazione in materia di scambi, di investimenti e di relazioni economiche. 3. Le Parti confermano l'obiettivo comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, che le Parti si sono impegnate a completare entro la fine del 2004 un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio. 4. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni, attraverso un impegno concreto a favore della stabilita' politica e sociale, l'approfondimento del processo di integrazione regionale e la riduzione della poverta' nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'America centrale. 5. Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. Nessuna disposizione del presente accordo definira' la posizione delle Parti per quanto concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri. 6. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Obiettivi 1. Le Parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San Jose', in particolare nelle dichiarazioni di San Jose' (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002). 2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali l'integrazione regionale, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilita' della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, la democrazia, il buon governo, la migrazione e la lotta contro la corruzione, l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere. Esso costituira' inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina. 3. Le Parti concordano che il rafforzamento del dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Meccanismi Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto: a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato e di governo, b) a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San Jose'; c) a livello di alti funzionari; d) a livello operativo; e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Obiettivi 1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguira' i seguenti obiettivi: a) promozione della stabilita' politica e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il buon governo; b) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi dell'America centrale al fine di contribuire all'accelerazione della crescita economica e al miglioramento progressivo della qualita' della vita dei suoi abitanti; c) riduzione della poverta' e promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. 2. Le Parti concordano che la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversita', la diversita' culturale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verra' considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale. 3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale in America centrale e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Metodologia Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della societa' civile attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori: a) promozione e protezione dei diritti umani e consolidamento del processo di democratizzazione, compresa la gestione dei processi elettorali; b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e c) rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della responsabilita' dei contraenti e si concentrera' soprattutto sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessita', essa sara' volta a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una societa' civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti. 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo. 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Cooperazione volta al potenziamento e alla modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica 1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' quello di potenziare la modernizzazione e la professionalizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi dell'America centrale, compreso il sostegno al processo di decentramento e di mutamenti organizzativi conseguenti al processo d'integrazione dell'America centrale. In generale, l'obiettivo e' migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle prassi migliori delle Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea. 2. La cooperazione potra' comprendere, tra le altre cose, programmi di potenziamento delle capacita' di programmazione e attuazione di politiche in tutti i settori di interesse reciproco, per esempio negli ambiti della fornitura di servizi pubblici, della preparazione e dell'esecuzione del bilancio, della prevenzione e della lotta alla corruzione e del rafforzamento dei sistemi giudiziari.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Cooperazione in materia di integrazione regionale 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuovera' una collaborazione piu' stretta tra tali istituzioni. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui cio' rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale: a) la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante; b) la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale; c) la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e d) la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Cooperazione regionale Le parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e l'America centrale e, senza compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, ricerca tecnica e tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.

Accordo - art. 13

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