LEGGE 6 marzo 2006, n. 138

Type Legge
Publication 2006-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU' E VENEZUELA), DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, da una parte, e LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI, LA REPUBBLICA Dl BOLIVIA, LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, LA REPUBBLICA DI ECUADOR, LA REPUBBLICA DEL PERU', LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA, dall'altra, TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano; CONSIDERANDO che il presente nuovo accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe permettere un miglioramento della qualita', della profondita' e dell'ampiezza delle relazioni tra Unione europea e Comunita' andina, compresi i nuovi ambiti di interesse di entrambe le Parti; RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale; RIBADENDO l'adesione ai principi dello stato di diritto e del buon governo; CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini correlati, condotta sulla base dei principi di condivisione della responsabilita', della completezza, dell'equilibrio e del multilateralismo; SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi di riduzione della poverta', di giustizia e di coesione sociale e di sviluppo equo e sostenibile, tenendo conto di aspetti quali la vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente e la biodiversita', di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e del buon governo e di progressiva integrazione dei paesi andini nell'economia mondiale; EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune e agli strumenti di dialogo, come risulta dalla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunita' andina firmato a Roma il 30 giugno 1996; EVIDENZIANDO la necessita' di potenziare il programma di cooperazione di cui all'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra la Comunita' economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, vale a dire la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Peru' e la Repubblica del Venezuela (in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993"); RICONOSCENDO la necessita' di approfondire il processo di integrazione regionale, di liberalizzazione del commercio e di riforma economica della Comunita' andina, nonche' di intensificare l'impegno a favore della prevenzione dei conflitti allo scopo di creare una Zona di pace andina, conformemente all'impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna); CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, conformemente ai principi stabiliti nel Consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel suo piano d'attuazione; CONVINTI della necessita' di instaurare una cooperazione in materia di immigrazione, richieste di asilo e rifugiati; SOTTOLINEANDO la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali; CONSAPEVOLI della necessita' di consolidare le relazioni tra Unione europea e Comunita' andina allo scopo di potenziare i meccanismi su cui si basano tali relazioni e di affrontare le nuove dinamiche delle relazioni internazionali in un contesto di globalizzazione e interdipendenza; TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e RIBADENDO in tale contesto la necessita' di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per favorire il rafforzamento di relazioni tra Unione europea e Comunita' andina che poggino su basi solide e reciprocamente vantaggiose, DECIDONO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: ARTICOLO 1 Principi 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi e ambito di applicazione 1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare e approfondire le loro relazioni in tutti gli ambiti previsti dal presente accordo sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione. 2. Le Parti ribadiscono l'obiettivo comune di adoperarsi al fine di creare le condizioni per negoziare un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha. 3. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni attraverso la promozione della stabilita' politica e sociale, dell'approfondimento del processo di integrazione regionale e della riduzione della poverta' nel quadro di uno sviluppo sostenibile nella Comunita' andina. 4. 11 presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. 5. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Obiettivi 1. Le Parti decidono di' rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e nella dichiarazione di Roma del 1996. 2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo sviluppo e la stabilita' della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, le modalita' di potenziamento della governance democratica, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo sostenibile, l'immigrazione illegale, la lotta al terrorismo e il problema delle droghe illecite nel suo complesso, compresi i precursori chimici, il riciclaggio e il traffico di armi portatili e leggere in tutti i suoi aspetti. Esso costituira' inoltre la base per ]'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina. 3. Le Parti concordano che il dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Meccanismi Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto: a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo, b) a livello ministeriale, c) a livello di alti funzionari, d) a livello operativo, e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza Le Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Obiettivi 1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori. Gli obiettivi prioritari della cooperazione sono: a) rafforzamento della pace e della sicurezza; b) promozione della stabilita' politica e sociale attraverso il rafforzamento della governance democratica e il rispetto dei diritti umani; c) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi della regione andina al fine di contribuire al loro sviluppo sociale, politico ed economico, nel quale rientra il potenziamento delle capacita' produttive e delle capacita' di esportazione; d) riduzione della poverta', aumento della coesione sociale e regionale e promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. 2. Le Parti concordano che la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversita' e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verra' considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale. 3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale nella regione andina e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Strumenti Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della societa' civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori: a) promozione dei diritti umani, del processo democratico e del buon governo, compresa la gestione trasparente dei processi elettorali; b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e) garanzia di' un sistema giudiziario indipendente ed efficiente; d) attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa', concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Essa mirera' a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una societa' civile attiva e organizzata. 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, al disarmo, alla smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di lotta contro le mine antiuomo, ai programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna). 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Cooperazione in materia di modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica 1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore consiste nella modernizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi andini, in cui rientrano i processi di decentramento e le ristrutturazioni prodotte dal processo di integrazione andina. Gli obiettivi generali sono migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e relativi strumenti nell'Unione europea. 2. La cooperazione potra' comprendere, tra l'altro, programmi di potenziamento delle capacita' di programmazione ed attuazione di politiche (servizi pubblici, preparazione ed esecuzione del bilancio, prevenzione e lotta alla corruzione e coinvolgimento della societa' civile) e di rafforzamento dei sistemi giudiziari.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Cooperazione in materia di integrazione regionale 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella Comunita' andina, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni dei paesi membri della Comunita' andina e promuovera' la creazione di relazioni piu' strette tra tali istituzioni. Essa rafforzera' gli scambi istituzionali in materia di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, senza tuttavia limitarsi a cio', la fornitura di assistenza tecnica commerciale volta a: a) consolidare ed attuare l'unione doganale andina; b) ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale; c) semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e d) creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi, capitale e persone, nonche' l'adozione delle altre misure complementari necessarie a garantirne la piena attuazione. 5. Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione e allo sviluppo delle frontiere sono un elemento essenziale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Cooperazione regionale Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunita' andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.

Accordo - art. 13

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