DECRETO 31 marzo 2006, n. 165

Type Decreto
Publication 2006-03-31
Ultimo aggiornamento 2006-05-04
State In force
Source Normattiva
articles 115
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Art. 108. Modalita' di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali 1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di personale dipendente il cui rapporto di lavoro e' regolato ai sensi del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), nonche' del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonche' della mobilita', in coerenza con i piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in conformita' ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29, 30, 31, 34 e 35 in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attivita' scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata; facendo a ltresi' ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca. 3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede altresi' all'assegnazione delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformita' ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione. 4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all'[articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art40), la quale definisce il comparto di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione centrale risorse umane provvede altresi' alla gestione delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione generale. 5. La disciplina del personale in organico e' adeguata alle norme di cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20) e previo parere del Ministro per la funzione pubblica.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 109

Art. 109. Procedura di assunzione 1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di studio, nonche' per l'acquisizione di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalita' e consentire l'accesso ai laureandi ai centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresi' le procedure attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso altre amministrazioni od imprese, nonche' l'acquisizione di' personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. 2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, e' disciplinata la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA alle societa' di alta tecnologia di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297~art2-com1-lete).

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 110

Art. 110. Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione 1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e gestione di carattere generale riguardanti le funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonche' le altre strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale, provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio scientifico di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art7), e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il Presidente dell'Ente, in attuazione dell'[articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art10-com2).

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 111

Art. 111. Incompatibilita' 1. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dell'ENEA, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche', per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di responsabile delle unita' organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 2. Gli incarichi di Direttore generale, di direttore di dipartimento e di direzione centrale, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche' con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attivita' professionali. 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed i direttori di dipartimento non possono rivestire la carica di amministratori od essere dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso Ente, ne' possono avere altri interessi diretti ed indiretti nell'attivita' svolta da tali societa'.. 4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 2382 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382); nonche' coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 112

Art. 112. Indennita' e compensi 1. Le indennita' di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori, sono determinate ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art15-com4). 2. I compensi dei componenti del Consiglio scientifico e del Comitato di valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257).

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 113

Art. 113. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257), le leggi nazionali e comuitarie di riferimento, ivi compresa la normativa relativa alla contabilita' generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' la normativa di fonte contrattuale. 2. Per tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di relazioni sindacali si applicano il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), e successive modificazioni, il [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368), e la normativa di fonte contrattuale.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 114

Art. 114. Norma di abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano i regolamenti emanati ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;36~art10), e tutte le disposizioni normative dell'Ente con esso incompatibili.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 115

Art. 115. Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di indizione e di aggiudicazione di gare gia' avviate alla predetta data restano disciplinate dalle disposizioni per esse dettate nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.

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