DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2006, n. 175
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge i pareri da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003". "4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.". - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca: "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni sperma di animali della specie bovina". - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari". - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea". - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, reca: "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE". - Il decreto del Ministro della sanità 30 aprile 1966, recante: "Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1996, n. 180". Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, come modificato dal presente decreto, così recita: "Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per: a) "sperma": il prodotto della iaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito; b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) "centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto; e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze; f) "partita": una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato; g) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro; h) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento; i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. 2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889. 3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare".
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