DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2006, n. 187
Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2006
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione», del 18 dicembre 2003, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante «Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione e finalita' della banca di dati
1.E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata «Opportunita' Territoriali di Investimento».
2.Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.
3.La finalita' della banca di dati e' la promozione di opportunita' di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.
4.La banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 della Costituzione: «Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.». «Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni sulla organizzazione dei ministeri. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' il seguente: «Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione». «Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.».
Art. 2
Alimentazione della banca di dati
1.Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realta' socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.
2.I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita' produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione.
3.I dati contenuti nelle schede informative, come indicati nel comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito di richiesta dei proprietari, titolari, rappresentanti legali, commissari o liquidatori degli impianti e stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 2.
4.Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto ed il recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo; le caratteristiche tecniche dell'area, dei fabbricati e degli impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attivita'; le caratteristiche merceologiche; il numero di ex dipendenti e l'esistenza di eventuali vincoli di riassunzione o di utilizzo del personale ancora a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di vendita ed il valore commerciale indicativo; l'esistenza di agevolazioni o contributi regionali, nazionali e comunitari; la situazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree o portuali. Qualora disponibile, la scheda potra' contenere anche il nominativo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare sul luogo.
5.La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati, relativi agli impianti produttivi, rispetto a quelli indicati nel comma 4, qualora ritenuti necessari per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 o comunque con esse non incompatibili.
6.Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili come sensibili o giudiziari ai sensi dell'articolo 4, lettera d) e lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, lettere d) ed e) del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente: d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».
Art. 3
Tenuta e conservazione della banca di dati informatica
1.La banca di dati e' tenuta secondo i principi di trasparenza, necessita', completezza, pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2.I dati trattati in via informatica sono conservati fino alla positiva conclusione di eventuali trattative in corso e comunque per un tempo non superiore a tre anni.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 3 e 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente: «Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.». «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».
Art. 4
Titolare del trattamento dei dati della banca di dati informatica
1.Titolare del trattamento e' la Presidenza del Consiglio dei Minitri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.
Art. 5
Responsabile della banca di dati informatica
2.Il responsabile per il trattamento dei dati procede, in accordo con il titolare, all'individuazione degli incaricati.
Note all'art. 5: - Gli articoli da 7 a 10 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 fanno parte del titolo II che reca: «Diritti dell'interessato.». - Gli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241: (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) fanno parte del capo V che reca: «Capo V - Accesso ai documenti amministrativi».
Art. 6
Modalita' di accesso alla banca di dati informatica
1.La banca di dati e' accessibile all'indirizzo «www.governo.it» del portale internet da chiunque vi abbia interesse.
2.I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto.
Art. 7
Trattamento e sicurezza dei dati
1.La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali puo' effettuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, blocco, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento.
2.Il trattamento mediante strumenti elettronici e' effettuato con le regole del Disciplinare tecnico - Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 398
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