DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 194

Type Decreto legislativo
Publication 2006-04-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che consente di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in conformità alla legge stessa, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4);

Considerata la necessità di modificare il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005, al fine di renderlo conforme alla direttiva 2003/15/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso i propri pareri entro il termine previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.Al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: "le informazioni richieste ai sensi del comma 1" sono inserite le seguenti: ",lettere a) e f),". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attività produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.