DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205
Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Ambito d'applicazione
1.Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
3.Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
Art. 2
Ripartizione percentuale dei fondi
2.Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessita' di rimodulazione degli interventi per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilita' di cumulo con interventi regionali.
3.La possibilita' di cumulo di cui al comma 2 e', comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.
Capo II Contributi e Finanziamenti
Art. 3
Contributi
((
1.Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.
))
2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attivita' si provvede con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
3.Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
4.L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali e' determinata l'entita' della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio gia' approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalita' marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non puo' superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.
5.Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.
7.I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.
Art. 4
Finanziamenti
Capo III Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici
Art. 5
Istanze
1.Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
2.L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
Art. 6
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonche' quelle presentate ai sensi del comma 5.
2.L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3.Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
4.Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi e' definita con apposito provvedimento ministeriale.
Art. 7
Graduatorie
1.Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 318
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