DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252

Type DPR
Publication 2006-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1.I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

2.Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.

3.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone: «Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge. 2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio. 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti: a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti; b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento; c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7; d) gli strumenti di controllo; e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7; g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r); h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.». - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». Nota all'art. 1: - Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. 2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere o) e p).». «Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale). - 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d'arte; g) video d'artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).».

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle note alle premesse. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166. - L'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, dispone: «Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) autore della fotografia cinematografica italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia; p) utilizzo di industrie tecniche italiane; q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali. 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani. 4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). 5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8, con provvedimento del direttore generale competente. 6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale competente. 7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.».

Art. 3

Archivio nazionale della produzione editoriale

1.Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalita' stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.

Art. 4

Archivi delle produzioni editoriali regionali

1.Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.

3.Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.

4.Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonche' le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.

5.La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.

6.Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

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