DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256

Type DPR
Publication 2006-08-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 16/9/2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e denominazione

1.Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».

2.La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». - Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' il seguente: «Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia). 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

Art. 2

Compiti della Scuola

2.La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

Art. 4

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita'

1.In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita' didattiche finalizzate ((anche)) al conseguimento del master universitario di secondo livello.

2.Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalita' di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresi', regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

3.In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con universita' ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

4.La Scuola, qualora ritenuto necessario per il piu' efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo', altresi', stipulare convenzioni o accordi con le universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5

Direttore della Scuola

1.Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2.Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola, ((sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche' i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attivita' culturale, didattica e scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.)).

Art. 6

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2018, N. 27))

Art. 7

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2018, N. 27))

Art. 8

Incarichi di docenza

1.Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola ((...)).

2.Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'.

3.Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

Art. 9

((Organizzazione della Scuola))

((

4.Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

5.Al servizio affari generali e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.

6.Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.

7.

Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.))

Art. 10

Autonomia finanziaria e contabile

1.Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.

2.Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.

Note all'art. 10: - Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), e' il seguente: «Art. 13 (Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati). - Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica. Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con gli stessi criteri sono determinate, altresi', le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.». «Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti. Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della Scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per la chiamata dei professori stabili della Scuola, fino a quando non e' costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5). Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974. Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3). Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il personale della carriera diplomatica.».

Art. 11

Invarianza della spesa

1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

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