DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
2.Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, può disporre misure più restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.
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