LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Type Legge
Publication 2006-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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1143.Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate".

1145.E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

1146.Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e' disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1147.Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

1148.L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

1149.Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150.Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato".

1152.Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa' ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis.Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1153.Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1154.Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

1157.In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e' concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.

1158.Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita' dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

1159.All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1160.Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1162.All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".

1163.Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1164.A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1165.Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

1166.Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

1167.Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

1168.Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169.I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

1170.Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

1171.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172.Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e' abrogato.

1173.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

1174.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

1175.A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

1175-bis.Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

1176.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

1177.Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

1179.Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180.All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro".

1181.L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' abrogato.

1182.Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183.Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184.All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

1185.E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1186.Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

1187.Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. (12) (116) (130) (153)

1188.All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

1201.Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202.In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

1203.Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

1204.Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche' stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

1205.La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1206.I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1207.Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208 .

1208.L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

1209.Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210.I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

1211.All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".

1212.All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1213.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1214.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1215.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1216.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1217.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1218.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1219.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1220.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1221.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1222.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1223.COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1224.All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

1225.Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma. (71)

1226.Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (18)

1227.Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma. (16)

1228.Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.

1229.E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita' del settore.

1230.Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno. (90)

1231.All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1232.Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

1233.II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1235.Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007.

1236.Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237.Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2008. (14)

1238.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1239.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1240.E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (48) (51) (63) (72) (82) (86)(96)

1241.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1242.E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1243.L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

1244.Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

1245.In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.

1246.Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (52)

1247.I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70. PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (14) (43a) (90) (116) (120) (130) (131) (136) (141) (146) (155)

1248.Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249.Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.

1251.Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis.Il Ministro per la famiglia e le disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252.Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1253.Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254.L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

1256.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

1257.All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

1258.La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri per cinque anni.

1259.Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009. (10)

1260.Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

1261.11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. (14b)

1262.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @ istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263.Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

1264.Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. (12) (43) (86) (90) (100) (130)

1265.Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1266.All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

1267.Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo e' altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuolafamiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. (12) (14b)

1268.Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.

1269.All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1271.La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

1272.E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

1273.Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente gia' presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

1274.E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI), nonche' da un rappresentante dell'OIM.

1275.Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

1276.All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1277.Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278.Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

1279.E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani. (48)

1280.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferiti all'EIM.

1281.Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

1282.Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo. (12)

1283.Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

1284.E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo e' alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. (22)

1284-bis.Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli urbanizzati. E fondo e' alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter.E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis.

1285.All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286.Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1287.Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

1288.Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

1289.I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

1290.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291.Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007. (12) (40)

1292.In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

1293.L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".

1294.E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1295.Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

1296.Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297.Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 2011, N. 207. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 2011, N. 207. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1298.Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299.Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300.E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1301.A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

1302.Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 201.

1303.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1304.Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

1305.All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione".

1306.Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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