LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Type Legge
Publication 2006-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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127.Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

128.L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

129.Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.

130.A scelta della societa', in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo' essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella esente.

131.Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa', ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attivita' in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

132.Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

133.Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attivita' diverse da quella esente.

134-bis.Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6.

135.Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

136.Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

137.Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in societa' che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata al mantenimento, da parte della societa' conferitaria, della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.

138.Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.

139.Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

140.Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per il regime speciale.

140-bis.Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse societa' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia' esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

140-ter.Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo.

140-quater.Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.

141-bis.Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in societa' che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

143.Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalita' di versamento previste dal presente comma.

144.All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.

145.A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

147.L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148.Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

150.Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151.Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri. (43)

154.All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".

155.Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

156.All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

157.Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".

158.Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

159.I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.

160.Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti.

161.Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. (46a)

162.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163.Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. (46a)

164.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165.La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166.Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167.Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192 E DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

169.Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. (76) (87) (102) (130) (152)

170.Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171.Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (46a)

174.Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

175.Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

177.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

179.I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180.I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.

181.Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.

182.I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183.I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

185.A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'.

186.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187.In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188.Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

189.In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190.Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191.A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

192.A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193.Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

195.A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private.

196.L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti.

197.Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198.L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'.

199.L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.

200.Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

201.Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".

202.La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi".

203.All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di cui al presente comma".

204.Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.

205.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

206.In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprieta' statale in uso alle amministrazioni dello Stato e' determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e' incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.

207.Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

209.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

210.Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita' dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero delle infrastrutture.

211.Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un' attestazione di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212.In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, e' convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

213.Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo' conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

214.Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento delle finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita' svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.

215.E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

216.Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita' del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

217.Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

218.Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".

219.Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia' affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima.

221.Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo".

222.A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

223.Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

224.In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231. (3) (14)

225.Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma. (3) (14)

226.In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e' concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

227.Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".

228.Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227. (35)

229.Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010. (35)

231.Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

233.Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

234.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

235.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

236.A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di' cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. (14)

237.Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1".

238.Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

239.Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

240.All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori".

241.Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

242.Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

243.Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

244.Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

245.Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

246.L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.

247.Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

248.La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

249.Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

250.Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".

251.Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".

252.11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

253.All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".

254.Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255.All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".

256.I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257.Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

258.Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

259.Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile".

260.Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

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